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150687
IDG830700155
83.07.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casarotto Giangiorgio
Il requisito della coltivazione biennale del fondo nella prelazione del conduttore e in quella del proprietario confinante
nota a Trib. Torino 9 gennaio 1982: Trib. Vicenza 4 febbraio 1982
Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 404-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612
L' A. aderisce alle sentenze annotate nel ritenere la necessita' del requisito della coltivazione biennale del fondo anche per l' esercizio della prelazione del confinante. Non concorda pero' sull' affermazione della inammissibilita' del cumulo, a tali fini, del periodo di coltivazione come proprietario con il periodo di coltivazione a titolo diverso. Ritiene che il riferimento alla natura del titolo sia in contrasto con la logica e le finalita' delle norme in materia e che il solo elemento rilevante sia l' attivita' di coltivazione, sia nell' ipotesi di prelazione del concessionario che del confinante. Secondo l' A., la legge del 1971 ha ricondotto l' istituto ad una fondamentale unitarieta', sottraendo il requisito della coltivazione biennale alla logica del contratto, requisito che non puo' essere correttamente interpretato che con riferimento all' impresa nella quale e' l' attivita' di coltivazione che acquista preminente rilievo, indipendentemente dalla natura del titolo.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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