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| IDG820700084 | |
| 82.07.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trebeschi Cesare
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| La disciplina regionale delle comunioni familiari montane venete.
Appunti sull' opportunita' di generalizzarla o quantomeno di
estenderla
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| Riv. dir. agr., an. 60 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 621-632
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| D91607; D3048; D9111
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| L' A. espone brevemente le direttive seguite dalla Regione Veneto per
le discipline delle comunioni familiari previste dalle leggi sulla
montagna del 1952 e del 1971. Sottolinea come la Regione Veneto,
anche in relazione all' esistenza nel suo ambito delle forme di
comunione di maggior rilievo e piu' genuine, abbia proceduto all'
accertamento dell' esistenza di tali istituti anche al di fuori dell'
indicazione delle leggi statali, promuovendo il riconoscimento oltre
che delle Regole Ampezzane e del Comelico anche di quelle di S.
Lucia. Ritiene che le indicazioni contenute nei provvedimenti finora
emanati, che concernono la disciplina uniforme della pubblicita' di
tali forme di proprieta' collettiva, debbano essere considerate sole
esemplificative e che il provvedimento vada generalizzato con il
riconoscimento non solo delle Regole storiche ma anche di nuove
comunioni che ne rispecchino i caratteri essenziali. Si sofferma poi
in particolare sulla specifica situazione delle Regole di Vigo e di
Borca, per sottolineare l' opportunita' di un loro riconoscimento
nello spirito della legge n. 1102 del 1971, anche ai fini di una
soluzione positiva delle tensioni sociali e per evitare, attraverso
il diretto coinvolgimento dei comproprietari, la dispersione di
patrimoni - anche, ma non solo - boschivi di rilievo, con l'
affermazione della loro inalienabilita' e indivisibilita' e del
vincolo di destinazione.
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| l. 25 luglio 1952, n. 991
l. 3 dicembre 1971, n. 1102
l.r. VE 5 novembre 1979, n. 85
l.r. VE 3 maggio 1975, n. 48
l.r. VE 3 maggio 1975, n. 49
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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