Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


150691
IDG820700084
82.07.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trebeschi Cesare
La disciplina regionale delle comunioni familiari montane venete. Appunti sull' opportunita' di generalizzarla o quantomeno di estenderla
Riv. dir. agr., an. 60 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 621-632
D91607; D3048; D9111
L' A. espone brevemente le direttive seguite dalla Regione Veneto per le discipline delle comunioni familiari previste dalle leggi sulla montagna del 1952 e del 1971. Sottolinea come la Regione Veneto, anche in relazione all' esistenza nel suo ambito delle forme di comunione di maggior rilievo e piu' genuine, abbia proceduto all' accertamento dell' esistenza di tali istituti anche al di fuori dell' indicazione delle leggi statali, promuovendo il riconoscimento oltre che delle Regole Ampezzane e del Comelico anche di quelle di S. Lucia. Ritiene che le indicazioni contenute nei provvedimenti finora emanati, che concernono la disciplina uniforme della pubblicita' di tali forme di proprieta' collettiva, debbano essere considerate sole esemplificative e che il provvedimento vada generalizzato con il riconoscimento non solo delle Regole storiche ma anche di nuove comunioni che ne rispecchino i caratteri essenziali. Si sofferma poi in particolare sulla specifica situazione delle Regole di Vigo e di Borca, per sottolineare l' opportunita' di un loro riconoscimento nello spirito della legge n. 1102 del 1971, anche ai fini di una soluzione positiva delle tensioni sociali e per evitare, attraverso il diretto coinvolgimento dei comproprietari, la dispersione di patrimoni - anche, ma non solo - boschivi di rilievo, con l' affermazione della loro inalienabilita' e indivisibilita' e del vincolo di destinazione.
l. 25 luglio 1952, n. 991 l. 3 dicembre 1971, n. 1102 l.r. VE 5 novembre 1979, n. 85 l.r. VE 3 maggio 1975, n. 48 l.r. VE 3 maggio 1975, n. 49
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati