| 150696 | |
| IDG820700119 | |
| 82.07.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angiulli Guido
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| Rinuncia alla proroga del conduttore "insediato" ed eventuale
prelazione del confinante
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| nota a App. Bari 6 luglio 1981
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| Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 142-148
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612
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| L' A., in contrasto con la sentenza annotata, ritiene che il semplice
fatto che sul fondo da alienare sia insediato un conduttore escluda
la configurabilita' di un diritto di prelazione del confinante, anche
quando il conduttore insediato abbia rinunciato alla prelazione con
effetto dilazionato ad una data posteriore all' alienazione. L' A.
ritiene infatti che, essendo diversa la ratio delle due prelazioni,
e' da escludere che si possa trattare di prelazione di primo e
secondo grado con automatico scatto della prelazione di secondo grado
quando venga rinunciata quella di primo grado. Il differimento dell'
effetto della rinuncia e', secondo l' A., indifferente, dovendosi
guardare solo al dato obiettivo dell' insediamento del conduttore sul
fondo nel momento in cui sorge il diritto, di cui e' titolare solo lo
stesso conduttore e non, a quel momento, il confinante che, non
essendo titolare del diritto inizialmente, non puo' divenirlo in
seguito.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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