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150696
IDG820700119
82.07.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angiulli Guido
Rinuncia alla proroga del conduttore "insediato" ed eventuale prelazione del confinante
nota a App. Bari 6 luglio 1981
Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 142-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
L' A., in contrasto con la sentenza annotata, ritiene che il semplice fatto che sul fondo da alienare sia insediato un conduttore escluda la configurabilita' di un diritto di prelazione del confinante, anche quando il conduttore insediato abbia rinunciato alla prelazione con effetto dilazionato ad una data posteriore all' alienazione. L' A. ritiene infatti che, essendo diversa la ratio delle due prelazioni, e' da escludere che si possa trattare di prelazione di primo e secondo grado con automatico scatto della prelazione di secondo grado quando venga rinunciata quella di primo grado. Il differimento dell' effetto della rinuncia e', secondo l' A., indifferente, dovendosi guardare solo al dato obiettivo dell' insediamento del conduttore sul fondo nel momento in cui sorge il diritto, di cui e' titolare solo lo stesso conduttore e non, a quel momento, il confinante che, non essendo titolare del diritto inizialmente, non puo' divenirlo in seguito.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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