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150698
IDG820700144
82.07.00144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Divieto di subaffitto
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 245-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
L' A. esamina contenuto e portata della norma in commento in rapporto alla normativa previgente. A suo avviso, il divieto indica la volonta' di colpire la sostituzione di un soggetto ad un altro nel godimento del fondo quale che sia il negozio posto in essere a tal fine e comprende la subconcessione del contratto, salve le deroghe gia' previste dall' art. 21 della legge n. 11 del 1971. Ritiene che la sanzione di nullita' prevista per l' inosservanza del divieto debba piuttosto interpretarsi come annullabilita'. Esamina la posizione del subconcessionario. Ritiene che il subentro nel contratto avvenga sia ex lege, indipendentemente dalla risoluzione del contratto con l' affittuario, nell' ipotesi di mancata reazione del locatore alla violazione del divieto, sia per volonta' del subconcessionario, per tre annate agrarie, nell' ipotesi di esercizio tempestivo dell' azione di annullamento da parte del locatore, sicche', nonostante il divieto, di fatto l' affittuario ha la possibilita' comunque di trasferire ad un terzo la propria posizione giuridica. Secondo l' A., si e' dunque in presenza di un riconoscimento di fatto all' affittuario del potere di utilizzazione giuridica del suo diritto di godimento sul fondo altrui.
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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