| 150698 | |
| IDG820700144 | |
| 82.07.00144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Germano' Alberto
| |
| Divieto di subaffitto
| |
| | |
| art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
| |
| | |
| | |
| | |
| Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 245-250
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D9142
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. esamina contenuto e portata della norma in commento in rapporto
alla normativa previgente. A suo avviso, il divieto indica la
volonta' di colpire la sostituzione di un soggetto ad un altro nel
godimento del fondo quale che sia il negozio posto in essere a tal
fine e comprende la subconcessione del contratto, salve le deroghe
gia' previste dall' art. 21 della legge n. 11 del 1971. Ritiene che
la sanzione di nullita' prevista per l' inosservanza del divieto
debba piuttosto interpretarsi come annullabilita'. Esamina la
posizione del subconcessionario. Ritiene che il subentro nel
contratto avvenga sia ex lege, indipendentemente dalla risoluzione
del contratto con l' affittuario, nell' ipotesi di mancata reazione
del locatore alla violazione del divieto, sia per volonta' del
subconcessionario, per tre annate agrarie, nell' ipotesi di esercizio
tempestivo dell' azione di annullamento da parte del locatore,
sicche', nonostante il divieto, di fatto l' affittuario ha la
possibilita' comunque di trasferire ad un terzo la propria posizione
giuridica. Secondo l' A., si e' dunque in presenza di un
riconoscimento di fatto all' affittuario del potere di utilizzazione
giuridica del suo diritto di godimento sul fondo altrui.
| |
| art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |