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Documento


150712
IDG820900293
82.09.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Girino Franco
Regime giuridico del podere nel contratto di mezzadria
spunti ed osservazioni in occasione del Convegno di studi su "Edilizia, agricoltura e tutela delle abitazioni rurali", Sassari-Porto Cervo, 15-17 maggio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 3, pt. 4, pag. 70-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91443; D9132
L' A. sostiene che le parti che vogliono stipulare un contratto di mezzadria debbono convenire sul conferimento di un podere dotato di casa colonica; se cosi' non fosse, stipulerebbero un contratto diverso (colonia parziaria). L' art. 2145 c.c. inoltre prevede una adeguata casa per la famiglia colonica, in grado di garantire la tutela della salute dei suoi abitanti, e della loro dignita' sociale. L' art. 2148 comma 2 c.c. ribadisce poi che il mezzadro deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita'; custodire e mantenere le altre cose con la diligenza del buon padre di famiglia. Per quanto attiene alle spese per riparazioni della casa colonica si tende ad applicare alla mezzadria la disciplina dell' art. 1577 c.c. in tema di locazione; la conservazione funzionale del podere incombe ad entrambi i contraenti. Sono da segnalare infine i casi di espropriazione per pubblica utilita' della casa colonica durante il corso del contratto di mezzadria.
art. 1577 c.c. art. 2145 c.c. art. 2148 c.c. l. 11 febbraio 1971, n. 11 l. 27 luglio 1978, n. 392
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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