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Documento


150713
IDG820600957
82.06.00957 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
Questioni in tema di prelazione di fondo rustico
nota a Trib. Bolzano 19 febbraio 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 292-296
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti con fondi offerti in vendita non sorge se al momento in cui viene comunicato il preliminare di vendita, stipulato tra proprietario e terzo, sui terreni stessi siano insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Non ha rilevanza che il coltivatore insediato sul fondo rinunzi alla proroga legale prima della stipula della vendita definitiva, purche' dopo la comunicazione del preliminare. Per escludere la prelazione occorre che il regolamento, che include il terreno in zona destinata a sviluppo industriale, edilizio o turistico, sia deliberato dagli organi comunali, anche se non ancora approvato dagli organi tutori. La destinazione del fondo ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sopravvenuta in corso di causa nessuna incidenza puo' avere su un riscatto gia' esercitato con dichiarazione ricettizia del retraente. La qualifica di coltivatore diretto spetta a chi si dedica professionalmente, anche se non in modo esclusivo, alla coltivazione dei fondi.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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