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150715
IDG821000383
82.10.00383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. XIV 2 febbraio 1981 n. 3131
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 318-319
D24057; D91250
L' A. dissente dalla tesi della Commissione Tributaria Centrale secondo cui l' esenzione dall' INVIM prevista per le successioni nell' ambito della famiglia diretto coltivatrice spettava anche agli immobili urbani fino al 28 dicembre 1974, data l' efficacia innovativa dell' art. 1 del decreto n. 688 del 1974. Ricordate le innovazioni arrecate da detta norma alla sostanza ed alla sistematica del decreto sull' INVIM, l' A. osserva che la natura non innovativa della norma citata (riconosciuta anche dal Ministero delle Finanze) si desume dalla duplice considerazione che per la norma originaria dovevano essere rilevanti solo gli immobili aventi carattere strumentale per l' esercizio dell' attivita' agricola (in quanto considerava il trasferimento degli immobili nell' ambito di una famiglia diretto coltivatrice) e che ai fini dell' INVIM l' oggetto dell' agevolazione doveva coincidere fin dall' origine (cioe' dall' 1 gennaio 1973, data di entrata in vigore del decreto n. 643 del 1972) con quello delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina di cui alla legge n. 604 del 1954, cioe' con i fondi rustici e le case rustiche (anche se non situate sul fondo, purche' destinate all' abitazione dei coltivatori).
art. 2 comma 2 n. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 25 comma 1 lett. d d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688 art. 2 n. 2 l. 6 agosto 1954, n. 604
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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