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150716
IDG830600348
83.06.00348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sordelli Luigi
Denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza
Riv. dir. ind., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 5-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91860; D311301; D51611
L' A. rileva come lo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza si sia svolto in Italia in modo discontinuo toccando da diverse angolazioni il problema dei nomi di localita' nelle quali i prodotti abbiano origine, nomi che evocano una rinomanza derivata da caratteristiche di qualita' o di metodi di lavorazione legate a tale provenienza. Cio' ha reso difficile giungere ad una definizione delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza e ad operare una distinzione fra le due figure. La protezione si inquadra nei principi ispiratori delle Convenzioni plurilaterali attinenti la materia che l' Italia ha sottoscritto e ratificato. Inoltre qualche riferimento viene tratto da altre Convenzioni settoriali, cosi' l' Accordo internazionale sull' olio d' oliva, e deriva dalla disciplina comunitaria vitivinicola specie per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate. In questa complessa normativa internazionale - che viene espressamente richiamata nel testo - l' A. inquadra le disposizioni interne italiane che toccano la materia sotto diversi profili, sia sul piano generale col divieto di atti di concorrenza sleale sancito dall' art. 2598 c.c. e col divieto di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.) o col divieto di frodi in commercio (art. 515 c.p.), sia sul piano settoriale, specie per prodotti alimentari, vietando l' uso di frasi, disegni o espressioni ingannatorie, ivi includendo anche la regolamentazione del marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli. Anche dalla disciplina dei marchi vengono dedotte alcune disposizioni relative all' uso dei marchi collettivi e dei nomi geografici ed al divieto di brevettazione per parole o segni non veritieri sull' origine e qualita' dei prodotti.
art. 2598 c.c. art. 515 c.p. art. 517 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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