| La decisione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici in Roma risolve una serie di questioni sollevate
frequentemente dai possessori di terre demaniali, alcune delle quali
-peraltro- oggetto di giurisprudenza pacifica. Persuasiva la sentenza
appare all' A. nel respingere le eccezioni di incostituzionalita'
mosse all' art. 11 l. 16 giugno 1927 n. 1766, per contrasto con gli
artt. 42 e 114 Cost.; nel riaffermare la competenza, regionale e non
prefettizia, ex art. 53 l. 2 febbraio 1953 n. 62, della nomina dei
Commissari ad acta presso i Comuni; nonche' nel negare la natura di
atti di parte alle indagini tecniche disposte dall' ufficio del
Commissariato. Peraltro, nella sentenza -cui sostanzialmente l' A.
aderisce- sono contenute, a suo dire, alcune affermazioni,
concernenti la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni (dopo
la entrata in vigore del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616) nonche' la
permanenza di alcune funzioni commissariali, che non possono essere
condivise. Contrariamente, infatti, a quanto si afferma nella
sentenza, secondo cui oltre alle funzioni giurisdizionali, sarebbero
rimaste ai Commissari anche limitate funzioni amministrative, e' da
ritenere che, per effetto del decreto delegato ricordato, tutte le
funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni e
-comunque- sono state sottratte ai Commissari, titolari oggi
esclusivamente di funzioni giurisdizionali. Pertanto, in particolare,
non rientra piu' tra le attribuzioni commissariali la reintegra che
-in quanto tipico atto amministrativo, inquadrabile tra gli atti di
tutela amministrativa quali quelli ex art. 823 c.c.- e' atto
regionale; quanto alla legittimazione, rimasta di esclusiva
attribuzione del Capo dello Stato, l' intesa con la Regione, prevista
dall' art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, sostituisce l' atto
preparatorio, prima di competenza del Commissario. Il citato decreto
delegato avrebbe, cioe', operato una separazione netta tra
titolarita' di funzioni giurisdizionali e titolarita' di funzioni
amministrative; la prima e' stata conservata al Commissario giudice,
organo statale; la seconda e' stata trasferita alle Regioni.
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