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150722
IDG820601164
82.06.01164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramelli di Celle Luigi
Legittimazione e reintegra di terre civiche e competenze di Commissari e Regioni dopo il d.p.r. n. 616 del 1977
nota a Comm. reg. usi civici Roma 27 gennaio 1981
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 1111-1114
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91624
La decisione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Roma risolve una serie di questioni sollevate frequentemente dai possessori di terre demaniali, alcune delle quali -peraltro- oggetto di giurisprudenza pacifica. Persuasiva la sentenza appare all' A. nel respingere le eccezioni di incostituzionalita' mosse all' art. 11 l. 16 giugno 1927 n. 1766, per contrasto con gli artt. 42 e 114 Cost.; nel riaffermare la competenza, regionale e non prefettizia, ex art. 53 l. 2 febbraio 1953 n. 62, della nomina dei Commissari ad acta presso i Comuni; nonche' nel negare la natura di atti di parte alle indagini tecniche disposte dall' ufficio del Commissariato. Peraltro, nella sentenza -cui sostanzialmente l' A. aderisce- sono contenute, a suo dire, alcune affermazioni, concernenti la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni (dopo la entrata in vigore del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616) nonche' la permanenza di alcune funzioni commissariali, che non possono essere condivise. Contrariamente, infatti, a quanto si afferma nella sentenza, secondo cui oltre alle funzioni giurisdizionali, sarebbero rimaste ai Commissari anche limitate funzioni amministrative, e' da ritenere che, per effetto del decreto delegato ricordato, tutte le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni e -comunque- sono state sottratte ai Commissari, titolari oggi esclusivamente di funzioni giurisdizionali. Pertanto, in particolare, non rientra piu' tra le attribuzioni commissariali la reintegra che -in quanto tipico atto amministrativo, inquadrabile tra gli atti di tutela amministrativa quali quelli ex art. 823 c.c.- e' atto regionale; quanto alla legittimazione, rimasta di esclusiva attribuzione del Capo dello Stato, l' intesa con la Regione, prevista dall' art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, sostituisce l' atto preparatorio, prima di competenza del Commissario. Il citato decreto delegato avrebbe, cioe', operato una separazione netta tra titolarita' di funzioni giurisdizionali e titolarita' di funzioni amministrative; la prima e' stata conservata al Commissario giudice, organo statale; la seconda e' stata trasferita alle Regioni.
art. 29 comma 1 l. 16 giugno 1927, n. 1766 Cass. sez. un. 9 gennaio 1973, n. 5 art. 823 c.c. r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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