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150724
IDG831000123
83.10.00123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 10 febbraio 1982 n. 813
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 139
D23246; D2161; D30642; D305723
L' A. osserva che il principio affermato nella pronuncia in rassegna - applicabilita' delle avegolazioni previste ai fini dell' imposta ipotecaria nel caso di un atto di mutuo ipotecario con contestuale rilascio di cambiali all' ordine da parte del mutuatario, con iscrizione di ipoteca non annotata sui titoli - riveste carattere di attualita' in relazione all' imposta sostitutiva prevista dalla riforma tributaria nel quadro dei benefici fiscali per il settore del credito ed alla pretesa dell' amministrazione finanziaria in ordine alla normale imposta ipotecaria anche quando il creditore non abbia chiesto l' annotazione dell' ipoteca sulle cambiali all' ordine rilasciate contestualmente a mutui a medio e lungo termine concessi da istituti di credito.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 art. 2839 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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