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| IDG830800369 | |
| 83.08.00369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Luca Luigi
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| Il "matrimonio concordatario" esiste ancora?
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| commento a C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 16
C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 18 01
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| Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 428-443
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9461; D94615; D301220
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| In sede di commento a due sentenze della Corte costituzionale, n. 16
e n. 18 del 1982, relative al regime giuridico del matrimonio
concordatario, l' A. osserva che la prima risolve in termini negativi
il problema della trascrivibilita' del matrimonio religioso dei
minori evitando di configurare un contrasto tra Costituzione e
Concordato, in quanto fa discendere l' intrascrivibilita' dalla
incapacita' del minore, da valutare ai sensi della legge italiana, ad
esercitare validamente la scelta del rito, momento che precede
logicamente e temporalmente quello della celebrazione del matrimonio,
sottoposto ai dettami della legislazione canonica. Con la sentenza n.
18 e' stata invece ribadita la legittimita' costituzionale della
riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica in materia
matrimoniale, affermando che le corti d' appello debbono negare, in
sede di delibazione, l' attribuzione degli effetti civili alle
sentenze canoniche dichiarative di nullita' solo ove non sia stato
rispettato il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale,
ipotesi da ritenere alquanto remota in concreto, ovvero in caso di
contrasto con l' ordine pubblico interno. Quest' ultima statuizione
non va tuttavia certamente intesa nel senso della ineseguibilita'
delle sentenze canoniche che dichiarano la nullita' del matrimonio
per motivi diversi da quelli previsti dal codice civile. Per cui la
parte piu' innovativa della decisione della Corte e' quella che
dichiara l' incostituzionalita' delle norme che prevedono l'
attribuzione degli effetti civili alla dispensa pontificia dal
matrimonio rato e non consumato, in quanto trattasi di provvedimenti
amministrativo, e non giurisdizionale.
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| art. 34 Conc.
art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 847
art. 16 l. 27 maggio 1929, n. 847
art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847
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