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150731
IDG830600364
83.06.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galli Ginevra
Sulla soggettivita' delle associazioni sindacali
nota a Cass. sez. lav. 15 marzo 1982, n. 1695
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 681-685
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7110; D30010
La sentenza annotata tratta della rappresentativita' dell' organo del sindacato incaricato di trattare per conto dell' organizzazione. L' inosservanza delle norme associative e gli eventuali vizi di formazione della volonta' comune possono costituire fonte di responsabilita' del rappresentante che ha agito per conto dell' associazione, ma comunque non legittima alcuno degli aderenti all' associazione a dissociarsi dall' atto posto in essere nei confronti dei terzi. Osserva l' A. che, pur non mancando di una propria soggettivita', le associazioni sindacali sono associazioni prive di personalita' e pertanto la loro attivita' e organizzazione rimangono regolate dall' atto costitutivo e dallo statuto e in generale dall' art. 36 ss. c.c.. La semplice appartenenza all' organizzazione e' sufficiente perl'applicabilita' di un dato contratto collettivo senza che occorra una specifica adesione. Pertanto qualsiasi vizio di formazione della volonta' comune, per essere validamente eccepito, va portato a conoscenza della controparte stipulante.
art. 36 c.c. art. 39 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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