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| IDG830600364 | |
| 83.06.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galli Ginevra
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| Sulla soggettivita' delle associazioni sindacali
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| nota a Cass. sez. lav. 15 marzo 1982, n. 1695
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| Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 681-685
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7110; D30010
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| La sentenza annotata tratta della rappresentativita' dell' organo del
sindacato incaricato di trattare per conto dell' organizzazione. L'
inosservanza delle norme associative e gli eventuali vizi di
formazione della volonta' comune possono costituire fonte di
responsabilita' del rappresentante che ha agito per conto dell'
associazione, ma comunque non legittima alcuno degli aderenti all'
associazione a dissociarsi dall' atto posto in essere nei confronti
dei terzi. Osserva l' A. che, pur non mancando di una propria
soggettivita', le associazioni sindacali sono associazioni prive di
personalita' e pertanto la loro attivita' e organizzazione rimangono
regolate dall' atto costitutivo e dallo statuto e in generale dall'
art. 36 ss. c.c.. La semplice appartenenza all' organizzazione e'
sufficiente perl'applicabilita' di un dato contratto collettivo senza
che occorra una specifica adesione. Pertanto qualsiasi vizio di
formazione della volonta' comune, per essere validamente eccepito, va
portato a conoscenza della controparte stipulante.
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| art. 36 c.c.
art. 39 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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