| 150745 | |
| IDG820200273 | |
| 82.02.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Gualazzini Ugo
| |
| L' insegnamento del Gius Criminale secondo il "Regolamento per le
scuole della ragion civile e canonica" del Ducato di Parma e Piacenza
(1769)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Arch. st. prov. parmensi, s. 4, vol. 32, (1980), pag. 353-362
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| S7036; S704; D50; S77; D59
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. fa un esame critico del "Regolamento per le scuole della ragion
civile e canonica" pubblicato a Parma nel 1769 su stesura dell' abate
P. M. Paciaudi, eminente personalita' della cultura locale, e in
particolare del tit. V, che tratta dell' insegnamento delle materie
penalistiche, e ne mette in evidenza manchevolezze ed inconvenienti.
Il Paciaudi, nella convinzione che le varie nazioni hanno si' leggi
diverse per determinare qualita' e grado di punizione dei delitti, ma
che poi convergono nei principi generali, suggeriva l' adozione nell'
Universita' parmense di due noti testi tedeschi di giurisprudenza
criminale, opere rispettivamente di G. C. Kock e G. S. F. Boemer.
Egli riteneva fondamentali tali opere per l' apprendimento dei
concetti basilari del diritto indispensabili ai penalisti: il
pensiero degli autori doveva soltanto adattarsi alla legislazione
vigente nel Ducato . Nel 1769 Parma non disponeva di propri codici
che dessero maggior certezza al diritto e in particolare al diritto
penale. L' indirizzo dato dal Paciaudi all' insegnamento del diritto
contribui' a mantenere confusione la' dove sarebbe stata necessaria
la massima chiarezza.
| |
| | |
| Ist. storia del diritto - Univ. MI PV
| |