| L' A. si propone di evidenziare i difetti della vigente normativa
sulla vigilanza archivistica, indicando nello stesso tempo quei
rimedi che, a suo avviso, sarebbero atti ad eliminarli. Soggetti
attivi della vigilanza archivistica sono, in base alla legge del
1963, le 18 Soprintendenze regionali; oggetto della vigilanza sono
gli archivi degli enti pubblici e gli archivi privati. Piu' facile e'
l' osservanza delle norme che riguardano gli enti pubblici, le quali
dispongono che i documenti siano ben conservati, ordinati, messi a
disposizione degli studiosi, non siano distrutti senza osservare la
prescritta procedura. Piu' difficile si presenta la vigilanza sugli
archivi privati, per la resistenza, anche comprensibile, del privato,
che accampa il proprio diritto a sottrarre il suo archivio all'
ingerenza dello Stato. In taluni casi la legge dispone precisi
obblighi, ma poi non commina nessuna sanzione per i trasgressori,
rendendosi cosi' inefficace. Tra i rimedi indicati dall' A. vi e'
anzitutto l' espropriazione per pubblica utilita' dietro equo
indennizzo, l' esclusione dalla consultazione dei documenti di
carattere riservato e, infine, un' equa ricompensa per le spese che
il privato deve sostenere per la manutenzione del proprio archivio.
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