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Stampa giuridica

Documento


150772
IDG820900236
82.09.00236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
"Persistendo il reo nella negativa"
Riv. dir. proc., s. 2, an. 26 (1981), fasc. 4, pag. 722-725
D50; D5030; D59; D613; S774; S784; D866; D04010
Tale il titolo di una pubblicazione che l' editore Giuffre' ha predisposto per raccogliere una serie di testi sulla tortura. L' intelligente raccolta di excerpta delle "Costituzioni" piemontesi e modenesi del '700, la conoscenza dei particolari delle "forme" previste per la tortura cosi' come erano fissati verso la meta' del '700 a Venezia nonche' secondo lo "stile dello Stato di Toscana", la lettura delle "Norme interinali" di Giuseppe II e del Codice dei delitti del 1803, cosi' come del Codice di procedura penale per il Regno d' Italia del 1807, del Codice napoletano del 1819 e di quello degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, delle Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna, del "Regolamento" gregoriano del 1831 e di quello austriaco del 1853, fino al Codice di rito penale modenese del 1855 e ai Codici sabaudi del 1847, 1850, 1865 e 1913, consentono invero di cogliere, pur nell' eterogeneita' dei "climi" culturali e politici e di scelte di politica criminale oltre che di correnti di pensiero, analogie di fondo sulla indispensabilita' di acquisire anche, occorrendo, con mezzi coercitivi l' apporto "testimoniale" dell' imputato: e cio' non soltanto in ordine al fatto di reato che all' imputato e' direttamente attribuito ma, altresi', al fatto di reato contestato ad eventuali concorrenti nel reato. Calando nel momento storico odierno l' esperienza tratta dalle "consolidazioni" del 1700 nonche' dalle "prassi" giudiziarie quali documentate dalla manualistica del tempo, si trae (non infondatamente) l' impressione che anche la legislazione penale degli ultimissimi anni - concernente soprattutto la c.d. criminalita' organizzata e terroristica - sia assai piu' preoccupata delle esigenze di difesa della societa' che non delle garanzie dei diritti individuali, e che molti istituti possano essere strumentalizzati in modo da potere, all' occorrenza, funzionare da mezzi di coazione indiretta rivolta a sollecitare appunto la testimonianza dell' imputato anche sulla responsabilita' dei terzi concorrenti nel medesimo reato o imputati comunque di reati connessi. Le disposizioni strutturate in chiave di prevalenza delle ragioni di difesa della societa' contenute nella legislazione contro il terrorismo e l' eversione dovrebbero interessare un ambito circoscritto di soggetti che a quella particolare criminalita' appartengono o vi si richiamano ideologicamente, tuttavia e' indubbio che l' ondata di rigurgito inquisitorio non puo' non investire l' apparato giudiziario nel suo complesso, caricandolo, in tal modo, di atteggiamenti, di strumenti operativi, di mentalita', di prassi non codificate, di contenuti della "discrezionalita'" che finiscono, come dimostra l' esperienza di ogni giorno, per essere estesi a tutti gli imputati.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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