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150778
IDG831000029
83.10.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzini A.
La dogana puo' variare, in diminuzione, il valore dichiarato all' importatore?
Iva trib. er., an. 11 (1982), fasc. 3, pag. 147-158
D87110; D23135
L' A. dissente dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee in causa 65/79, secondo la quale il regolamento comunitario n. 803 del 1968 in materia di valore in dogana va interpretato nel senso dell' illegittimita' della riduzione da parte della dogana nazionale del prezzo fatturato delle merci importate da uno Stato terzo. Dall' esame delle norme della Convenzione di Bruxelles sul valore e' stata concepita in funzione non solo e non tanto della percezione dei diritti doganali, quanto di un' uniformita' di accertamento doganale mediante riferimento al "valore normale", cioe' di mercato) e dei comportamenti delle varie amministrazioni doganli in materia, nonche' delle posizioni espresse dalle autorita' nazionali e comunitarie nella causa conclusa con la sentenza commentata l' A. desume un' interpretazione meno riduttiva di quella adottata nella pronuncia. Inquadrando poi la tematica nell' ambito dei principi stabiliti dal reg. n. 1224 del 1980 (sostitutivo dal 1 luglio 1980 dell' altro succitato), non rinviene alcuna disposizione che legittimi l' interpretazione per cui il prezzo di fattura possa essere accettato se superiore al valore normale e rigettato se inferiore e conclude pertanto che la dogana ha un potere-dovere di operare, se dovuta, la rettifica del valore dichiarato dall' importatore, anche se cio' ne comporta una diminuzione.
reg. CEE 803/68 reg. CEE 1224/80 Conv. Bruxelles 1950 (valore in dogana delle merci) art. 7 Tr. GATT
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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