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| IDG831000029 | |
| 83.10.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pizzini A.
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| La dogana puo' variare, in diminuzione, il valore dichiarato all'
importatore?
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| Iva trib. er., an. 11 (1982), fasc. 3, pag. 147-158
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| D87110; D23135
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| L' A. dissente dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee in causa 65/79, secondo la quale il
regolamento comunitario n. 803 del 1968 in materia di valore in
dogana va interpretato nel senso dell' illegittimita' della riduzione
da parte della dogana nazionale del prezzo fatturato delle merci
importate da uno Stato terzo. Dall' esame delle norme della
Convenzione di Bruxelles sul valore e' stata concepita in funzione
non solo e non tanto della percezione dei diritti doganali, quanto di
un' uniformita' di accertamento doganale mediante riferimento al
"valore normale", cioe' di mercato) e dei comportamenti delle varie
amministrazioni doganli in materia, nonche' delle posizioni espresse
dalle autorita' nazionali e comunitarie nella causa conclusa con la
sentenza commentata l' A. desume un' interpretazione meno riduttiva
di quella adottata nella pronuncia. Inquadrando poi la tematica nell'
ambito dei principi stabiliti dal reg. n. 1224 del 1980 (sostitutivo
dal 1 luglio 1980 dell' altro succitato), non rinviene alcuna
disposizione che legittimi l' interpretazione per cui il prezzo di
fattura possa essere accettato se superiore al valore normale e
rigettato se inferiore e conclude pertanto che la dogana ha un
potere-dovere di operare, se dovuta, la rettifica del valore
dichiarato dall' importatore, anche se cio' ne comporta una
diminuzione.
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| reg. CEE 803/68
reg. CEE 1224/80
Conv. Bruxelles 1950 (valore in dogana delle merci)
art. 7 Tr. GATT
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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