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150797
IDG820200248
82.02.00248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pene Vidari Gian Savino
Osservazioni su diritto sabaudo e diritto comune
Riv. st. dir. it., an. 52 (1979), pag. 113-125
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S7025
In merito alla legislazione sabauda, l' A. rileva la tendenza a rendersi "comune" a tutti i domini del principe piuttosto che a voler derogare allo "ius commune". In questa luce si collocano i "Decreta seu statuta" di Amedeo VIII, del 1430. Essi non sono ancora "comuni" a tutto lo Stato, riconoscendo alcune autonomie locali. In rapporto allo "ius commune" riconoscono la loro subordinazione. Dopo Amedeo VIII il diritto principesco aumenta la sua sfera d' incidenza, decadono progressivamente le autonomie locali col rafforzarsi del potere centrale del sovrano, mentre lo "ius commune" tende ad essere considerato come sussidiario, integrativo della legislazione principesca.Ne sono una conferma le "Leggi e Costituzioni di Sua Maesta'" Vittorio Amedeo II, del 1723, e, in maggior misura, le successive edizioni. L' ultima di queste, del 1770, sotto il regno di Carlo Emanuele III, mantiene il riconoscimento della funzione integratrice dello "ius commune" ed estende la propria disciplina a tutto il Regno, esclusa solo la Sardegna, divenendo cosi', formalmente oltre che di fatto, "comune" a tutte le terre sabaude continentali.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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