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150904
IDG820601937
82.06.01937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andolina Italo
Il rapporto "parte-giudice" nella evoluzione del processo civile italiano
relazione svolta presso il Dipartimento di diritto civile dell' Universita' di Lodz (Polonia), 26 maggio 1980
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 386-398
D46; D402; D4040; S783
L' A. osserva che, vigente il codice di procedura civile del 1865, in un periodo storico che conosce lo Stato liberale, il processo civile appariva dominato essenzialmente dall' iniziativa delle parti. L' impulso di parte ed il principio dispositivo regolavano rispettivamente la prosecuzione del giudizio e l' acquisizione delle prove; il P.M. aveva un ruolo ridotto, non avendo, tra l' altro, ne' il potere d' azione, ne' quello d' impugnazione. Al di sopra di tutto stava il giudice, che decideva esclusivamente in base a quanto addotto dalle parti in causa. Con il codice del 1942, pur mantenendosi alcuni aspetti del principio dispositivo, si realizza una migliore composizionee dei ruoli esercitati dalle parti e dal giudice. Il P.M. puo' in alcuni casi esercitare l' azione ed ha un particolare mezzo d' impugnazione: la revocazione straordinaria; sorge la figura del giudice istruttore, al quale viene affidata la direzione del procedimento. La nascita della Repubblica e delle nuove norme costituzionali provoca un ulteriore mutamento dei meccanismi processuali. Gli esempi normativi piu' evidenti di tale evoluzione sono dati, secondo l' A., dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 (nuovo rito del lavoro). Con la prima si da' la possibilita' alle associazioni sindacali di partecipare al giudizio, mentre la seconda estende i poteri del giudice a detrimento del principio dispositivo. In sostanza, conclude l' A., il processo civile odierno tende a muoversi all' insegna di una stretta collaborazione tra parti e giudice per il raggiungimento della giustizia nel senso piu' alto del termine.
art. 70 c.p.c. art. 69 c.p.c. art. 397 c.p.c. art. 117 c.p.c. art. 3 comma 2 Cost. art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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