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| IDG820601937 | |
| 82.06.01937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Andolina Italo
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| Il rapporto "parte-giudice" nella evoluzione del processo civile
italiano
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| relazione svolta presso il Dipartimento di diritto civile dell'
Universita' di Lodz (Polonia), 26 maggio 1980
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 386-398
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| D46; D402; D4040; S783
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| L' A. osserva che, vigente il codice di procedura civile del 1865, in
un periodo storico che conosce lo Stato liberale, il processo civile
appariva dominato essenzialmente dall' iniziativa delle parti. L'
impulso di parte ed il principio dispositivo regolavano
rispettivamente la prosecuzione del giudizio e l' acquisizione delle
prove; il P.M. aveva un ruolo ridotto, non avendo, tra l' altro, ne'
il potere d' azione, ne' quello d' impugnazione. Al di sopra di tutto
stava il giudice, che decideva esclusivamente in base a quanto
addotto dalle parti in causa. Con il codice del 1942, pur
mantenendosi alcuni aspetti del principio dispositivo, si realizza
una migliore composizionee dei ruoli esercitati dalle parti e dal
giudice. Il P.M. puo' in alcuni casi esercitare l' azione ed ha un
particolare mezzo d' impugnazione: la revocazione straordinaria;
sorge la figura del giudice istruttore, al quale viene affidata la
direzione del procedimento. La nascita della Repubblica e delle nuove
norme costituzionali provoca un ulteriore mutamento dei meccanismi
processuali. Gli esempi normativi piu' evidenti di tale evoluzione
sono dati, secondo l' A., dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto
dei lavoratori) e dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 (nuovo rito del
lavoro). Con la prima si da' la possibilita' alle associazioni
sindacali di partecipare al giudizio, mentre la seconda estende i
poteri del giudice a detrimento del principio dispositivo. In
sostanza, conclude l' A., il processo civile odierno tende a muoversi
all' insegna di una stretta collaborazione tra parti e giudice per il
raggiungimento della giustizia nel senso piu' alto del termine.
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| art. 70 c.p.c.
art. 69 c.p.c.
art. 397 c.p.c.
art. 117 c.p.c.
art. 3 comma 2 Cost.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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