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150908
IDG830600665
83.06.00665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbato Ennio
Sul divieto di costruzione lungo la fascia costiera ad una distanza inferiore a 500 metri dalla battigia
Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 253-264
D18255; D18212
L' A. svolge alcune considerazioni sulla legge della Regione Campania n. 17 del 13 maggio 1974, prorogata con legge n. 33/1980, relativa al divieto di costruzione lungo la fascia costiera ad una distanza inferiore a 500 metri dalla battigia, rilevando come scopo della legge sia quello di evitare l' ulteriore inurbamento della fascia costiera, in attesa dell' approvazione del piano regionale di assetto urbanistico territoriale, cercando di superare l' inerzia delle amministrazioni locali nel predisporre lo strumento urbanistico comunale. L' A. si sofferma quindi su alcune questioni interpretative di tale legge, la quale, nel richiamare alcune eccezioni al comando in essa sancito, sottrae al generale divieto di eseguire costruzioni lungo la fascia costiera, a distanza inferiore ai 500 metri dalla battigia, anche il caso previsto dalla lettera F dell' art. 2 della citata legge regionale n. 17, in virtu' del quale debbono ritenersi assentibili "le opere di consolidamento e restauro senza alterazioni di volume e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni". Rileva come la dizione letterale di tale norma richiami analogo dettato normativo del discusso comma 5 dell' art. 17 della legge statale n. 765/1967, c.d. legge ponte, e quindi reputa opportuno, preliminarmente, individuare l' esatta portata della norma statale, per poi procedere ad un confronto analogico fra le due norme
l.r. CM 13 maggio 1974, n. 17 l.r. CM 10 maggio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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