| L' A. svolge alcune considerazioni sulla legge della Regione Campania
n. 17 del 13 maggio 1974, prorogata con legge n. 33/1980, relativa al
divieto di costruzione lungo la fascia costiera ad una distanza
inferiore a 500 metri dalla battigia, rilevando come scopo della
legge sia quello di evitare l' ulteriore inurbamento della fascia
costiera, in attesa dell' approvazione del piano regionale di assetto
urbanistico territoriale, cercando di superare l' inerzia delle
amministrazioni locali nel predisporre lo strumento urbanistico
comunale. L' A. si sofferma quindi su alcune questioni interpretative
di tale legge, la quale, nel richiamare alcune eccezioni al comando
in essa sancito, sottrae al generale divieto di eseguire costruzioni
lungo la fascia costiera, a distanza inferiore ai 500 metri dalla
battigia, anche il caso previsto dalla lettera F dell' art. 2 della
citata legge regionale n. 17, in virtu' del quale debbono ritenersi
assentibili "le opere di consolidamento e restauro senza alterazioni
di volume e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle
costruzioni". Rileva come la dizione letterale di tale norma richiami
analogo dettato normativo del discusso comma 5 dell' art. 17 della
legge statale n. 765/1967, c.d. legge ponte, e quindi reputa
opportuno, preliminarmente, individuare l' esatta portata della norma
statale, per poi procedere ad un confronto analogico fra le due norme
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