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150910
IDG830600667
83.06.00667 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perongini Salvatore
La estinzione ... per "eutanasia" (di un processo civile condannato ingiustamente a morte)
Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 225-239
D4061; D4062
Da ordinanze, rispettivamente del Giudice Istruttore e del Tribunale di Sala Consilina l' A. trae lo spunto per trattare due questioni di interesse processuale: la prima attiene al diritto (rectus "potere-dovere"), attribuito al giudice dall' art. 112 c.p.c., di interpretare e di qualificare la domanda e, per essa, quindi, l' azione, in maniera diversa e difforme da quella indicata dalla parte. A tal proposito osserva come di tale "potere-dovere" il giudice debba saper far uso con moderazione e cautela, per la considerazione che autore della domanda e fautore dell' azione resta pur sempre chi dalla legge, almeno a livello di presunzione, e' equiparato per capacita' professionale allo stesso giudicante, del resto il potere-dovere di interpretare la domanda secondo il suo contenuto affettivo, e non secondo la terminologia usata dal suo estensore, incontra i suoi limiti "nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire, d' ufficio, un' azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta dalla parte" (Cass. Sez. II 2 aprile 1977, n. 1237): ne consegue che per farsi luogo a mutatio libelli occorre che i requisiti dell' azione, individuata e fissata dal giudice in difformita' da quella indicata e voluta dalla parte, risultino impliciti o almeno virtualmente presenti nel contesto dell' atto stesso. L' altra questione, affrontata dall' A., riguarda i casi in cui il collegio, investito del reclamo ex art. 178 c.p.c. in ordine alla ammissibilita' e rilevanza del mezzo di prova, puo' invece "su istanza di parte o di ufficio, limitarsi a rimettere con l' ordinanza le parti al Giudice Istruttore per gli adempimenti previsti dagli artt. 189 e 190. Circa questa ipotesi processuale prevista dal penultimo comma dell' art. 178 c.p.c., l' A. osserva che nulla dice la giurisprdenza e che anche la dottrina non e' stata prodiga; non si e' mancato, comunque di sottolineare come con l' ipotesi in questione si sia cercato di superare l' intima contraddizione che travaglia il sistema.
art. 295 c.p.c. art. 297 c.p.c. art. 112 c.p.c. art. 178 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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