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150911
IDG830600668
83.06.00668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Fusco Vera
Ricercatore minerario, impresa di ricerca e fallimento
Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 217-224
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13041; D31310
Ricordato che l' industria mineraria e' regolata dal r.d. n. 1443/1927, il quale distingue la fase della ricerca da quella della coltivazione, e cioe' fra ricercatore minerario e coltivatore di miniera, l' A. esamina il problema, dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, circa l' ammissibilita' al fallimento del ricercatore minerario. Infatti mentre per il secondo e' pacifica l' ammissione al fallimento per la stessa natura commerciale dell' impresa, in cui si ravvisano i requisiti stabiliti dall' art. 2082 c.c., la dottrina e la giurisprudenza prevalente negano invece che l' attivita' svolta dal ricercatore abbia natura commerciale. Dopo aver quindi illustrato tale tesi e aver puntualizzato i motivi per cui non ritiene accettabile la tesi opposta, conclude affermando che il ricercatore minerario, anche organizzandosi ad impresa, non e' assoggettabile a fallimento perche' non svolge attivita' commerciale, ma attivita' amministrativa per conto ed in rappresentanza dello Stato, da cui esula l' intento speculativo; inoltre non e' imprenditore commerciale non rispondendo ai requisiti di cui all' art. 2082 c.c. ed anche l' eventuale societa' costituita per l' organizzazione delle ricerche non altera la sua figura e non gli conferisce la qualifica di imprenditore commerciale.
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 art. 2082 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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