| L' A. sottolinea l' inadeguatezza del tradizionale metodo di
individuazione dei principi come mera e progressiva generalizzazion
di una serie di dati elementari e, utilizzando le ipotesi di lavoro
prospettate da Dworkin, pone in evidenza il fatto che il processo
argomentativo non si risolve in una semplice rilevazione obiettiva,
per la presenza in esso di opzioni necessariamente proprie dell'
interprete. Il principio cosi' ricostruito va poi visto come una
sorta di norma di secondo grado, nel senso che si configura come una
proiezione direttiva incidente sull' attuazione delle norme di
dettaglio. In questa chiave, puo' ben dirsi che solo attraverso una
piatta ricostruzione dei dati emergenti dalla normativa
costituzionale si potrebbe essere indotti a ritenere che la regola
dei rapporti tra Stato e regioni sia quella dell garanzia di
competenze rigidamente separate e distinte; invero, nella pratica
tale ricostruzione non ha mai avuto attuazione, in quanto prima le
norme di attuazione degli statuti speciali, poi la giurisprudenza
della Corte costituzionale concernente le regioni differenziate, e
quindi le prime leggi di programmazione implicanti un qualche
coinvolgimento di queste stesse regioni nelle politiche di governo
dell' economia hanno dato vita ad un sstema di relazioni in cui le
distinzioni di competenza non erano piu' apprezzate soltanto in
chiave di riparto delle funzioni "ratione materiae", ma seguivano per
lo piu' una linea diversa, in virtu' della quale Stato e regioni
avevano competenze concorrenti in ordine alle stesse materie,
soltanto distinte in ragione del livello territoriale ovvero della
qualita' degli ineressi in gioco. Al momento del decollo delle
regioni ad autonomia ordinaria, si ricavava quindi da fonti diverse
una indicazione nel senso dell' esistenza di un principio di
collaborazione tra Stato e regioni, cui era forse eccessivo
attribuire una qualita' materialmente costituzionale, ma al quale non
poteva certo essere negata una immediata incidenza direttiva nell'
interpretazione delle norme costituzionali, per di piu' sorretta da
una constatata maggiore aderenza alle esigenze di una societa'
industriale complessa, quale era divenuta negli anni la nostra. Tale
indicazione e' andata vieppiu' rafforzandosi con la completa
attuazione della riforma regionale, giacche', sia nel d.p.r. n. 616
del 1977, sia nelle leggi di programmazione settoriale, ha trovato
consacrazione un modello di compresenza dello Stato e delle regioni
nel governo delle materie diffuso ben al di la' di quanto consentito
dal riparto verticale delle competenze tra legislazione statale di
cornice e legislazione regionale di dettaglio.
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