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150938
IDG830600077
83.06.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Delli Noci Vittorio
In tema di licenziamento cosi' detto disciplinare
nota a Pret. Bisceglie 14 ottobre 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 835-845
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
La sentenza del Pretore di Bisceglie recepisce gli orientamenti espressi nella sentenza delle sezioni unite dalla Cassazione 28 marzo 1981, n. 1781 circa l' applicabilita' o meno della procedura di cui all' art. 7 dello Statuto dei Lavoratori al c.d. licenziamento disciplinare. Sul punto vi e' stato un notevole contrasto giurisprudenziale e dottrinale: una parte ha affermato l' applicabilita' dell' art. 7 ai licenziamenti disciplinari; altra parte l' ha negata; altra, la piu' numerosa, l' ha ammessa, ma solo per quei licenziamenti disciplinari per i quali la contrattazione collettiva di categoria o la contrattazione aziendale avessero previsto espressamente la procedura di cui all' art. 7. Quest' ultimo concetto e' stato ampliato nella sentenza delle sezioni unite ed in quella del Pretore di Bisceglie, perche' si e' ammessa la procedura ex art. 7 anche quando vi sia un atto proveniente dal datore di lavoro, che qualifichi come disciplinare il licenziamento e, quindi lo renda sostanzialmente assoggettabile alla procedura dell' art. 7. Circa la mancata osservanza di questa procedura in tale ipotesi, il Pretore di Bisceglie, aderendo alla tesi delle sezioni unite, ha ritenuto inficiato di nullita' il provvedimento adottato, senza, pero', alcun titolo per il lavoratore alla reintegrazione nel posto, essendo questa una conseguenza prevista soltanto per i casi indicati nell' art. 18 studenti lavoratori tra i quali non rientra quello in oggetto. Da cio', il Pretore di Bisceglie ha tratto la conclusione che esiste una disparita' di trattamento fra il lavoratore il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo o inefficace o nullo nelle ipotesi di cui all' art. 18 (che avrebbe diritto anche alla reintegrazione) ed il lavoratore il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo per inosservanza della procedura di cui all' art. 7 (che avrebbe diritto al solo risarcimento del danno): disparita' di trattamnto illogica e, quindi, a parere del Pretore di Bisceglie, incostituzionale.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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