| La sentenza del Pretore di Bisceglie recepisce gli orientamenti
espressi nella sentenza delle sezioni unite dalla Cassazione 28 marzo
1981, n. 1781 circa l' applicabilita' o meno della procedura di cui
all' art. 7 dello Statuto dei Lavoratori al c.d. licenziamento
disciplinare. Sul punto vi e' stato un notevole contrasto
giurisprudenziale e dottrinale: una parte ha affermato l'
applicabilita' dell' art. 7 ai licenziamenti disciplinari; altra
parte l' ha negata; altra, la piu' numerosa, l' ha ammessa, ma solo
per quei licenziamenti disciplinari per i quali la contrattazione
collettiva di categoria o la contrattazione aziendale avessero
previsto espressamente la procedura di cui all' art. 7. Quest' ultimo
concetto e' stato ampliato nella sentenza delle sezioni unite ed in
quella del Pretore di Bisceglie, perche' si e' ammessa la procedura
ex art. 7 anche quando vi sia un atto proveniente dal datore di
lavoro, che qualifichi come disciplinare il licenziamento e, quindi
lo renda sostanzialmente assoggettabile alla procedura dell' art. 7.
Circa la mancata osservanza di questa procedura in tale ipotesi, il
Pretore di Bisceglie, aderendo alla tesi delle sezioni unite, ha
ritenuto inficiato di nullita' il provvedimento adottato, senza,
pero', alcun titolo per il lavoratore alla reintegrazione nel posto,
essendo questa una conseguenza prevista soltanto per i casi indicati
nell' art. 18 studenti lavoratori tra i quali non rientra quello in
oggetto. Da cio', il Pretore di Bisceglie ha tratto la conclusione
che esiste una disparita' di trattamento fra il lavoratore il cui
licenziamento sia stato dichiarato illegittimo o inefficace o nullo
nelle ipotesi di cui all' art. 18 (che avrebbe diritto anche alla
reintegrazione) ed il lavoratore il cui licenziamento sia stato
dichiarato nullo per inosservanza della procedura di cui all' art. 7
(che avrebbe diritto al solo risarcimento del danno): disparita' di
trattamnto illogica e, quindi, a parere del Pretore di Bisceglie,
incostituzionale.
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