| 150946 | |
| IDG831200131 | |
| 83.12.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Benatti Pompeo
| |
| Riflessioni su aspetti di novita' della legge regionale Lombardia 8
febbraio 1982, n. 12, in materia di controllo sugli atti degli enti
locali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Amm. it., an. 37 (1982), fasc. 10, pag. 1356-1368
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D1220; D1424
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Trattasi della terza parte di un articolo gia' apparso in questa
rivista ove l' A. esamina alcuni aspetti relativi all' art. 6 e all'
art. 25 della l.r. LO 8 febbraio 1982, n. 12 relativi al controllo
sugli atti degli enti locali. In particolare viene presa in
considerazione la posizione delle deliberazioni concernenti le OO.PP.
non aspiranti al contributo per le quali viene esclusa, nonostante l'
inclusione nell' elenco generale indicativo, la necessita' di un
successivo controllo regionale o statale. Passa quindi ad analizzare
la posizione dei pareri tecnici in LO, la cui presa visione da parte
dell' organo di controllo, in base all' art. 25 l.r. 1982 n. 12,
diventa materialmente impedita dalla soppressione del riscontro
ordinario di merito. Viene esaminato infine l' art. 8 della stessa
l.r. relativo all' esercizio di controllo che riproduce esattamente
le procedure previste negli artt. 59 e 60 l. 10 febbraio 1953, n. 62
e che stabilisce che gli atti acquistano efficacia alla scadenza di
20 gg. dal loro ricevimento al controllo.
| |
| art. 6 l.r. LO 8 febbraio 1982, n. 12
art. 25 l.r. LO 8 febbraio 1982, n. 12
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |