Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


150980
IDG830800351
83.08.00351 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zuccaro Carmelo
Immunita' penale dei consiglieri regionali e sospensione dai publici uffici
nota a C. Cost. 16 novembre 1981, n. 183
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2412-2419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03111; D5033; D5035
L' A. osserva che la sentenza n. 183 del 1981, con la quale la Corte Costituzionale ha negato che ai consiglieri regionali possa applicarsi la sospensione provvisoria dai pubblici uffici, presenta alcuni profili che meritano un cenno di commento, malgrado l' interesse per la questione sia stato sensibilmente ridotto dall' avvento della nuova disciplina recata dalla legge n. 689 del 1981, che ha appunto escluso l' applicabilita' della sospensione nei confronti di quanti ricoprono un pubblico ufficio per diretta investitura popolare. La Corte, difatti, per pervenire alla conclusione accennata, muove da due presupposti, costituiti rispettivamente dalla considerazione della natura cautelare dell' istituto dell' applicazione provvisoria di pene accessorie e dalla asserita "pienezza" dell' immunita' penale di cui godrebbe l' ufficio di consigliere regionale. Orbene, questo secondo presupposto non sembra potersi condividere, atteso che l' immunita' penale dei consiglieri regionali ricomprende soltanto le manifestazioni di pensiero che si verifichino nel compimento degli atti propri del mandato consiliare, mentre non sono contestate la configurabilita' e la perseguibilita' di comportamenti criminosi posti in essere al di fuori dell' esercizio delle funzioni, ma tuttavia strettamente correlati all' ufficio pubblico ricoperto, e dunque tali da giustificare, sotto tale profilo, l' applicazione della misura cautelare della sospensione. In realta', per escludere l' applicabilita' della sospensione, anche alla stregua della normativa allora vigente, nei confronti dei consiglieri regionali, la Corte avrebbe potuto piu' utilmente riferirsi alla disciplina della materia elettorale, cui e' generalmente riconosciuto carattere di specialita' rispetto alla legislazione penale, e dalla quale risulta che la sospensione provvisoria dai pubblici uffici non rientra nel novero delle cause tassative che possono dar luogo a decadenza dalla carica di consigliere regionale.
l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati