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150982
IDG831200223
83.12.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Torregrossa Giovanni
Tuttora non esaurienti le indicazioni della Cassazione - trasformare la casa in ufficio e' ancora tra lecito e illecito
nota a Cass. sez. un. pen. 29 maggio 1982
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 815-822
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18225; D540
La sentenza in esame segna un nuovo e piu' restrittivo indirizzo giurisprudenziale in materia di mutamento di destinazione d' uso di un immobile dopo una serie di pronunzie contrastanti. La Corte ha ritenuto che se il mutamento d' uso avviene nell' ambito della stessa categoria di destinazione (in cui e' suddiviso il territorio comunale) e senza l' esecuzione di opere edilizie sia lecito, negli altri casi si ha l' applicazione dell' art. 17 lett. a della legge n. 10 del 1977. Secondo l' A., invece, tale norma presuppone un' attivita' esecutiva e data la sua natura penale non puo' essere estesa ai casi di mutamento senza attivita' esecutiva. Inoltre l' A. rileva che il principio stabilito dalla Corte, che lascia al giudice di merito il compito di accertare caso per caso la compatibilita' del mutamento d' uso, e' un principio che provoca disorientamento tra i cittadini oltre che fra i giudici.
art. 17 lett. A l. 28 gennaio 1977, n. 10
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