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150986
IDG830800350
83.08.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerri Augusto
Competenza, atto e rapporto nel conflitto di attribuzioni
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2435-2446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D01161; D02143
L' A. osserva che meramente a prescindere dalla difficolta' di configurare come un giudizio meramente impugnatorio il conflitto tra poteri, ove l' atto puo' anche mancare, risulta impossibile ridurre a questi termini anche il conflitto tra Stato e regioni, perche' altrimenti si smarrirebbe lo stesso significato costituzionale dell' istituto, essendo evidente che il giudizio della Corte costituzionale si richiede solo per la tutela di valori costituzionalmente rilevandi e non potendo tale giudizio essere contenuto nei limiti angusti di un controllo di legittimita' avulso dalla difesa di posizioni in qualche modo tutelate dalla Costituzione. Alla luce della giurisprudenza della Corte, e soprattutto della introduzione, accanto alla forma classica della "vindicatio potestatis", dei conflitti cosiddetti da interferenza, puo' dunque affermarsi che oggetto del conflitto e' il rapporto di potere tra Stato e regione con riferimento ad un certo atto o comportamento: non dunque un rapporto astratto, ma concreto, circostanziato, individuato da precisi termini di riferimento. Tale rapporto si atteggia diversamente nella "vindicatio potestatis" e nel conflitto da interferenza: se nel primo caso le attribuzioni controverse sono dello stesso tipo e si presentano come alternative, nel senso che l' affermazione dell' una implica negazione dell' altra e viceversa, nel secondo, invece, le attribuzioni possono anche essere eterogenee e compatibili, ma incompatibile con una delle due e' il modo di esercizio dell' altra. Il conflitto da interferenza, cioe', nasce nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra organi o enti. Le delineate differenze hanno poi effetti immediati in ordine all' ammissibilita' del conflitto, essendo sufficiente nella "vindicatio potestatis" che l' attribuzione controversa abbia rilevanza costituzionale, ed occorrendo invece nel conflitto da interferenza che tale rilevanza sia propria di tutti gli elementi del rapporto che si sostituiscono all' unica attribuzione nel primo caso discussa: non basta, in altri termini, allegare la lesione di una funzione costituzionalmente rilevante, essendo altresi' necessario che siano costituzionalmente significativi i modi di esercizio dell' altrui potere da cui si assume originata la lesione.
art. 134 Cost.
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