| L' A. osserva che meramente a prescindere dalla difficolta' di
configurare come un giudizio meramente impugnatorio il conflitto tra
poteri, ove l' atto puo' anche mancare, risulta impossibile ridurre a
questi termini anche il conflitto tra Stato e regioni, perche'
altrimenti si smarrirebbe lo stesso significato costituzionale dell'
istituto, essendo evidente che il giudizio della Corte costituzionale
si richiede solo per la tutela di valori costituzionalmente rilevandi
e non potendo tale giudizio essere contenuto nei limiti angusti di un
controllo di legittimita' avulso dalla difesa di posizioni in qualche
modo tutelate dalla Costituzione. Alla luce della giurisprudenza
della Corte, e soprattutto della introduzione, accanto alla forma
classica della "vindicatio potestatis", dei conflitti cosiddetti da
interferenza, puo' dunque affermarsi che oggetto del conflitto e' il
rapporto di potere tra Stato e regione con riferimento ad un certo
atto o comportamento: non dunque un rapporto astratto, ma concreto,
circostanziato, individuato da precisi termini di riferimento. Tale
rapporto si atteggia diversamente nella "vindicatio potestatis" e nel
conflitto da interferenza: se nel primo caso le attribuzioni
controverse sono dello stesso tipo e si presentano come alternative,
nel senso che l' affermazione dell' una implica negazione dell' altra
e viceversa, nel secondo, invece, le attribuzioni possono anche
essere eterogenee e compatibili, ma incompatibile con una delle due
e' il modo di esercizio dell' altra. Il conflitto da interferenza,
cioe', nasce nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra organi
o enti. Le delineate differenze hanno poi effetti immediati in ordine
all' ammissibilita' del conflitto, essendo sufficiente nella
"vindicatio potestatis" che l' attribuzione controversa abbia
rilevanza costituzionale, ed occorrendo invece nel conflitto da
interferenza che tale rilevanza sia propria di tutti gli elementi del
rapporto che si sostituiscono all' unica attribuzione nel primo caso
discussa: non basta, in altri termini, allegare la lesione di una
funzione costituzionalmente rilevante, essendo altresi' necessario
che siano costituzionalmente significativi i modi di esercizio dell'
altrui potere da cui si assume originata la lesione.
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