| In sede di commento alla sentenza n. 195 del 1982, l' A. osserva che
inesattamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'
inammissibilita' della questione sottopostale per insufficiente
determinazione del "thema decidendum"; non e' vero, difatti, che l'
ordinanza di rimessione non consentiva di stabilire con sicurezza se
fosse denunciato l' intero testo della legge n. 112 del 1980 ovvero
soltanto alcune delle sue disposizioni, in quanto dall' analisi dell'
ordinanza stessa si deduce piuttosto che le questioni prospettate
sono due, delle quali la prima ha indubbiamente per oggetto l' intera
legge e si fonda sul vizio di eccesso di potere legislativo, mentre
la seconda concerne la disposizione dello articolo 1 ed assume a
parametro l' articolo 104, primo comma, della Costituzione. Al di la'
di questi rilievi, si deve piu' in generale sottolineare che la
decisione si inserisce in un non condivisibile indirizzo della piu'
recente giurisprudenza costituzionale tendente a richiedere che il
giudice "a quo" precisi talmente il "petitum" da trasformare un
denuncia di incostituzionalita' in una vera e propria azione. Tale
indirizzo, peraltro, mal si concilia con quanto la Corte usa fare in
sede di esame della rilevanza, giacche' ritenersi competente a
controllare "funditus" l' esame gia' compiuto dal giudice "a quo"
implica di necessita' che non ci si possa esimere dal procedere poi
alla esatta precisazione del "thema decidendum". Accanto agli
accennati rilievi critici, c' e' invece da esprimere un positivo
apprezzamento per quelle parti della decisione in cui la Corte, per
la prima volta in modo non equivoco, mostra di ritenere configurabile
il vizio di eccesso di potere legislativo. Pur senza entrare nel
merito della questione, il pensiero giurisprudenziale in proposito
traspare difatti con sufficiente chiarezza, ed appare correttamente
orientato a qualificare il vizio come funzioneale-teleologico, in
quanto attinente ad un fine propostosi dallo stesso legislatore e non
costituzionalmente imposto.
| |