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150987
IDG830800352
83.08.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Modugno Franco
Ancora sulla mancata determinazione del thema decidendum e sull' "eccesso di potere legislativo"
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2072-2092
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D01121
In sede di commento alla sentenza n. 195 del 1982, l' A. osserva che inesattamente la Corte costituzionale ha dichiarato l' inammissibilita' della questione sottopostale per insufficiente determinazione del "thema decidendum"; non e' vero, difatti, che l' ordinanza di rimessione non consentiva di stabilire con sicurezza se fosse denunciato l' intero testo della legge n. 112 del 1980 ovvero soltanto alcune delle sue disposizioni, in quanto dall' analisi dell' ordinanza stessa si deduce piuttosto che le questioni prospettate sono due, delle quali la prima ha indubbiamente per oggetto l' intera legge e si fonda sul vizio di eccesso di potere legislativo, mentre la seconda concerne la disposizione dello articolo 1 ed assume a parametro l' articolo 104, primo comma, della Costituzione. Al di la' di questi rilievi, si deve piu' in generale sottolineare che la decisione si inserisce in un non condivisibile indirizzo della piu' recente giurisprudenza costituzionale tendente a richiedere che il giudice "a quo" precisi talmente il "petitum" da trasformare un denuncia di incostituzionalita' in una vera e propria azione. Tale indirizzo, peraltro, mal si concilia con quanto la Corte usa fare in sede di esame della rilevanza, giacche' ritenersi competente a controllare "funditus" l' esame gia' compiuto dal giudice "a quo" implica di necessita' che non ci si possa esimere dal procedere poi alla esatta precisazione del "thema decidendum". Accanto agli accennati rilievi critici, c' e' invece da esprimere un positivo apprezzamento per quelle parti della decisione in cui la Corte, per la prima volta in modo non equivoco, mostra di ritenere configurabile il vizio di eccesso di potere legislativo. Pur senza entrare nel merito della questione, il pensiero giurisprudenziale in proposito traspare difatti con sufficiente chiarezza, ed appare correttamente orientato a qualificare il vizio come funzioneale-teleologico, in quanto attinente ad un fine propostosi dallo stesso legislatore e non costituzionalmente imposto.
C. Cost. 19 novembre 1982, n. 195 art. 104 comma 1 Cost. l. 27 marzo 1980, n. 112
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