| Prendendo spunto da una sentenza del giudice istruttore presso il
Tribunale di Roma, che ha prosciolto nel merito un parlamentare in
carica pur in difetto della autorizzazione a procedere concessa dalla
Camera di appartenenza, l' A. osserva che la genericita' della
formulazione dell' art. 68 Cost. ha favorito orientamenti intesi ad
interpretare il disposto alla luce dell' art. 15 del c.p.p., che
stabilisce in linea generale che le autorizzazioni debbano
richiedersi "prima che sia emesso alcun mandato". Per fare chiarezza
sull' argomento occorre invece preliminarmente distinguere, fra gli
istituti previsti dall' art. 68 e genericamente qualificati come
"autorizzazione a procedere", l' autorizzazione "al procedimento"
dalla autorizzazione "al provvedimento", e quindi individuare le
peculiarita' della prima, che mira a prevenire la stessa
instaurazione del processo, con gli effetti pregiudizievoli,
istituzionalizzati e non, che possano derivarne. Cio' posto, deve
senz' altro escludersi che l' autorizzazione al procedimento debba
richiedersi prima del compimento dell' istruzione preliminare,
giacche' la Camera deve essere posta dinanzi a risultanze probatorie
almeno sufficienti per valutare gli eventuali intendimenti
persecutori dell' iniziativa giudiziaria. D' altra parte, non e'
pensabile che in mancanza di autorizzazione possa pronunciarsi un
proscioglimento istruttorio nel merito, anche ai sensi dell' art. 152
c.p.p., in quanto si vanificherebbero in tal modo il contenuto e le
finalita' stesse della garanzia, per tacere dei rischi connessi ad
una possibile impugnazione della sentenza di proscioglimento. Il
momento in cui deve richiedersi l' autorizzazione va quindi
individuato nell' inizio dell' istruzione vera e propria: e' da qui,
difatti, che prende avvio il procedimento come serie necessitata di
atti di giurisdizione penale, e' in questa fase che viene elevata l'
imputazione, atto che si identifica con il promuovimento dell' azione
penale. Quanto, infine alla degenerazione dell' istituto da piu'
parti lamentata ed alle connesse prospettive di riforma,
riconosciutane la permanente validita' insieme con l' esigenza di por
mano a modifiche ormai indispensabili, sembra preferibile non
intaccare l' attuale meccanismo di domanda dell' autorizzazione al
procedimento, introducendo solo varianti di carattere regolamentare
intese a far assumere all' Assemblea una decisione motivata entro
termini certi, scaduti invano i quali si intenderebbero formati un
silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.
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