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150988
IDG830800355
83.08.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Renato
Il proscioglimento del deputato Battaglia in assenza di autorizzazione al procedimento
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2511-2525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021120; D60016; D60414
Prendendo spunto da una sentenza del giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, che ha prosciolto nel merito un parlamentare in carica pur in difetto della autorizzazione a procedere concessa dalla Camera di appartenenza, l' A. osserva che la genericita' della formulazione dell' art. 68 Cost. ha favorito orientamenti intesi ad interpretare il disposto alla luce dell' art. 15 del c.p.p., che stabilisce in linea generale che le autorizzazioni debbano richiedersi "prima che sia emesso alcun mandato". Per fare chiarezza sull' argomento occorre invece preliminarmente distinguere, fra gli istituti previsti dall' art. 68 e genericamente qualificati come "autorizzazione a procedere", l' autorizzazione "al procedimento" dalla autorizzazione "al provvedimento", e quindi individuare le peculiarita' della prima, che mira a prevenire la stessa instaurazione del processo, con gli effetti pregiudizievoli, istituzionalizzati e non, che possano derivarne. Cio' posto, deve senz' altro escludersi che l' autorizzazione al procedimento debba richiedersi prima del compimento dell' istruzione preliminare, giacche' la Camera deve essere posta dinanzi a risultanze probatorie almeno sufficienti per valutare gli eventuali intendimenti persecutori dell' iniziativa giudiziaria. D' altra parte, non e' pensabile che in mancanza di autorizzazione possa pronunciarsi un proscioglimento istruttorio nel merito, anche ai sensi dell' art. 152 c.p.p., in quanto si vanificherebbero in tal modo il contenuto e le finalita' stesse della garanzia, per tacere dei rischi connessi ad una possibile impugnazione della sentenza di proscioglimento. Il momento in cui deve richiedersi l' autorizzazione va quindi individuato nell' inizio dell' istruzione vera e propria: e' da qui, difatti, che prende avvio il procedimento come serie necessitata di atti di giurisdizione penale, e' in questa fase che viene elevata l' imputazione, atto che si identifica con il promuovimento dell' azione penale. Quanto, infine alla degenerazione dell' istituto da piu' parti lamentata ed alle connesse prospettive di riforma, riconosciutane la permanente validita' insieme con l' esigenza di por mano a modifiche ormai indispensabili, sembra preferibile non intaccare l' attuale meccanismo di domanda dell' autorizzazione al procedimento, introducendo solo varianti di carattere regolamentare intese a far assumere all' Assemblea una decisione motivata entro termini certi, scaduti invano i quali si intenderebbero formati un silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.
art. 68 Cost. art. 15 c.p.p. art. 152 c.p.p. Trib. Roma 31 luglio 1981
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