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150990
IDG830400082
83.04.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Edoardo
Doppio grado di giurisdizione cautelare nel processo amministrativo?
Jus, an. 29 (1982), fasc. 1-2, pag. 51-67
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306; D15307; D15308
Riguardo al problema dell' appello al Consiglio di Stato contro il provvedimento contenuto nella ordinanza, di cui all' art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l' A. nega, in contrasto col recente orientamento del Consiglio di Stato, che tale provvedimento abbia natura decisoria; a suo avviso non sono infatti in ogni caso appellabili i provvedimenti, anche decisori, per i quali la legge prescriva la forma dell' ordinanza. Esaminando poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del I febbraio 1982, l' A. nega la sussistenza di un doppio grado di giurisdizione cautelare costituzionalmente garantito, nel nostro processo amministrativo.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034 l. 3 gennaio 1978, n. 1
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