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Documento


150991
IDG831200221
83.12.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellomia Salvatore
Sulla impugnabilita' degli strumenti urbanistici in itinere
nota a TAR LA sez. I 4 novembre 1981, n. 923 TAR LA sez. I 4 marzo 1981, n. 223
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 753-759
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18232
Le decisioni esaminate dal TAR affermano il principio dell' inammissibilita' del ricorso giurisdizionale proposto contro uno strumento urbanistico, nella specie piano regolatore, adottato dal Comune, ma non ancora approvato in sede regionale. L' A. ricorda la giurisprudenza sull' argomento che prima degli anni '60 negava in modo deciso, l' impugnabilita' degli strumenti urbanistici in itinere anche in presenza di salvaguardia immediatamente lesive degli interessi dei singoli, passando poi ad ammetterla in caso pero' di vizi formali e estrinseci, fino alla decisione n. 633 del 29 settembre 1972 che ammette per la prima volta la tutela giurisdizionale. Riguardo ai termini di impugnazione poiche' il piano regolatore e' immediatamente lesivo occorra impugnare nel consueto termine di 60 giorni dalla conoscenza la delibera di adozione pur conservando il potere di ulteriore censura una volta approvato definitivamente il piano. Le sentenze in esame si pongono quindi in una collocazione difforme da quella del Consiglio di Stato determinando cosi' incertezza in materia.
art. 3 legge 6 agosto 1967, n. 765 Cons. Stato ad. plen. 16 giugno 1978, n. 17
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