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151002
IDG830800354
83.08.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Vincenzi Diana
Tutela della salute e liberta' individuale
relazione al Convegno su "Trattamenti sanitari fra liberta' e doverosita'", Roma, 1 dicembre 1982
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2462-2485
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51856; D0411; D300080; D50160
Prendendo spunto da una nota decisione giurisprudenziale, che ha riconosciuto colpevoli di omicidio volontario i genitori di una bambina deceduta in seguito alla mancata sottoposizione a trasfusioni di sangue, rifiutate dai genitori stessi, Testimoni di Geova, in ragione della loro fede, l' A. osserva che un' attenta disamina dell' art. 32 Cost. induce a concludere per l' inesistenza di un dovere di cura della propria salute, non desumibile, peraltro, neppure dall' art. 5 c.c.. Doverosita', stabilita dalla legge, puo' esistere solo relativamente a determinati trattamenti sanitari, imposti, anche coattivamente, per evitare che il deterioramento della salute del singolo arrechi danno alla salute degli altri. Poiche', dunque, fuori di questa ipotesi il trattamento e' volontario, per la sua legittimita' occorre che vi sia il consenso del paziente. Nel caso che questi, a cagione delle sue condizioni, non sia in grado di consentire, deve escludersi che lo stato di necessita' possa abilitare il medico ad intervenire anche contro il volere precedentemente espresso dal paziente; d' altra parte, non ha senso richiedere un consenso attuale, dato specificatamente per ogni singolo atto, in quanto la soluzione piu' equilibrata sembra quella di preventivare, previa un' adeguata informazione del paziente, piu' quando questi e' in grado di ragionare, un margine di liberta' del medico, necessario per la riuscita del trattamento. Idea del tutto peregrina e' poi quella di attribuire al giudice un potere decisionale che tenga luogo del consenso del paziente, o addirittura ne superi il rifiuto. Per quanto riguarda, invece, i minori, e' da giudicare legittimo l' intervento del giudice nel caso che le scelte degli esercenti la patria potesta', cui spetta esprimere il consenso, siano tali da riuscire pregiudizievoli alla vita e alla salute del minore stesso. Non condivisibile, tuttavia, appare il tipo di intervento posto in essere nel caso concreto che ha dato origine alla sentenza ricordata all' inizio; un' ordinanza del Tribunale dei minori che, imponendo ai genitori di compiere, ai fini dell' effettuazione delle trasfusioni, determinate attivita', piu' utilmente affidabili ad altri, ad esempio al servizio sociale, mostrava di non portare il dovuto rispetto alle loro credenze religiose.
art. 32 Cost. art. 5 c.c. Ass. Cagliari 10 marzo 1982
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