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| IDG830600469 | |
| 83.06.00469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santangelo Ignazio Augusto
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| Un' ipotesi di esclusione sinallagmatica nel contratto di lavoro
sospeso
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| nota a Cass. sez. lav. 23 aprile 1982, n. 2522
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| Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 51-56
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D73
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| La sentenza annotata riferisce l'impossibilita' dell' esecuzione
della prestazione di lavoro, da parte del lavoratore, causa la
mancata cooperazione del datore di lavoro, dovuta a causa non
imputabile allo stesso, comporta il venir meno del diritto alla
retribuzione anche nel caso in cui la sospensione riguardi un
lavoratore gia' assente per malattia. La decisione, sostiene l' A.,
riconduce il rapporto allo schema tipico del contratto nel cui ambito
la temporanea impossibilita' della prestazione non comporta l'
estinzione dell' obbligazione, e pertanto, del rapporto, bensi' un
distacco dallo schema sinallagmatico. Pertanto, l' esclusione seppure
temporanea del sinallagma funzionale da' luogo alla continuazione del
rapporto e all' obbligo della retribuzione qualora la causa della
sospensione sia addebitabile al datore di lavoro e all' esclusione di
tale dovere in caso di impossibilita' assolutamente rilevabile.
Concludendo, non sarebbe equo estendere il rischio d' impresa a
situazioni incolpevoli dovute a forza maggiore.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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