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151005
IDG830600469
83.06.00469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santangelo Ignazio Augusto
Un' ipotesi di esclusione sinallagmatica nel contratto di lavoro sospeso
nota a Cass. sez. lav. 23 aprile 1982, n. 2522
Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 51-56
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73
La sentenza annotata riferisce l'impossibilita' dell' esecuzione della prestazione di lavoro, da parte del lavoratore, causa la mancata cooperazione del datore di lavoro, dovuta a causa non imputabile allo stesso, comporta il venir meno del diritto alla retribuzione anche nel caso in cui la sospensione riguardi un lavoratore gia' assente per malattia. La decisione, sostiene l' A., riconduce il rapporto allo schema tipico del contratto nel cui ambito la temporanea impossibilita' della prestazione non comporta l' estinzione dell' obbligazione, e pertanto, del rapporto, bensi' un distacco dallo schema sinallagmatico. Pertanto, l' esclusione seppure temporanea del sinallagma funzionale da' luogo alla continuazione del rapporto e all' obbligo della retribuzione qualora la causa della sospensione sia addebitabile al datore di lavoro e all' esclusione di tale dovere in caso di impossibilita' assolutamente rilevabile. Concludendo, non sarebbe equo estendere il rischio d' impresa a situazioni incolpevoli dovute a forza maggiore.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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