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151006
IDG830800356
83.08.00356 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Braccini Raffaello
Finanza contributiva e fiscale nel passaggio dall' assistenza sanitaria di categoria a quella egualitaria
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 12, pag. 2486-2510
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D188; D04411; D700
L' A. osserva che la costruzione di un servizio di sanita' pubblica come servizio sociale erogato in favore di tutti i cittadini e l' immediata unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, disposta con un provvedimento successivo alla legge di riforma, di necessita' avrebbero postulato l' abbandono dei vecchi schemi di prelievo, propri della finanza contributiva, ed il passaggio deciso alla fiscalizzazione. La riforma ha invece provveduto a sussumere i vecchi contributi di categoria nel c.d. contributo sociale di malattia e, per di piu', la congerie di interventi legislativi ad essa susseguenti non ha conseguito l' esito di eliminare le diverse misure contributive a carico degli assistiti a seconda della loro pregressa appartenenza all' uno o all' altro degli enti mutualistici ora soppressi. La disciplina concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale presenta quindi un duplice profilo di incostituzionalita': da un lato, difatti, essa viola il principio di uguaglianza, a cagione delle ingiustificate differenze di contribuzione che continuano senza causa a sussistere tra le diverse categorie di assistiti; d' altro lato, poi, lo stesso sistema contributivo indipendentemente dalle accennate discriminazioni, appare incompatibile con l' articolo 53 della Costituzione, in quanto assume a presupposto impositivo non gia' un fatto economico denotante capacita' contributiva, bensi' la fruizione di un servizio sociale. In altri termini, il contributo sociale di malattia si presenta come un tributo di "secondo grado" rispetto alla vigente imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui quand' anche fossero elimitati i motivi di censura fondati sul principio di uguaglianza, esso resterebbe comunque una ingiustificata ed inammissibile duplicazione dell' IRPEF.
l. 23 dicembre 1978, n. 833
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