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Documento


151024
IDG830900183
83.09.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Viola Guido
"Certezza" e "convincimento" sull' identita' personale: considerazioni sulla legge 10 maggio 1976 n. 333
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 515-519
D51523; D30820
Mentre l' art. 49, prima formulazione, l. 89/1913, sembrava che richiedesse la necessita', da parte del pubblico ufficiale (es.: notaio), di raggiungere la certezza sull' identita' personale delle parti anteriormente all' atto, con la l. 333/1976, modificativa della suddetta norma, il pubblico ufficiale rogante puo' raggiungere tale certezza anche al momento dell' attestazione sull' identita' personale, senza esclusione di mezzi per il raggiungimento di tale certezza, e quindi anche facendo ricorso ai documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione. Non sembra che la falsa attestazione, derivata a sua volta dalla falsita' dei documenti esibiti, importi responsabilita' di sorta per il pubblico ufficiale.
art. 49 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 1 l. 10 maggio 1976, n. 333 art. 2703 c.c.
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