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151029
IDG821200661
82.12.00661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo C.E.
nota a C. Conti sez. riun. 4 dicembre 1981, n.53/C
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 114-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14317; D30802
L' A., commentando la sentenza delle sezioni unite della Corte dei Conti, rileva che la decisione affronta tre ordini di problemi relativi alla: 1) natura della pensione di guerra e disciplina della prescrizione; 2) distinzione tra prescrizione del diritto alla pensione e diritto ai singoli ratei; 3) rilevanza di una norma riconosciuta costituzionalmente illegittima, la quale stabilisca un termine di decadenza di novanta giorni del ricorso giurisdizionale per la pensione di guerra. Richiamando la giurisprudenza e la dottrina in proposito l' A. afferma che la pensione di guerra, a differenza degli altri trattamenti pensionistici, ha carattere di risarcimento ed e' percio' soggetta a prescrizione decennale. In relazione al secondo problema l' A. rileva che giurisprudenza e dottrina hanno affermato che il diritto alla pensione ordinaria e' imprescrittibile mentre si prescrive il diritto al singolo rateo. In relazione al terzo punto la giurisprudenza ha affermato che il ricorso giurisdizionale per la pensione di guerra e' sempre soggetto a prescrizione decennale. Tali ricorsi sono ammissibili anche se il termine di decadenza di novanta giorni, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, sia decorso alla data di pubblicazione della sentenza.
art. 2934 c.c. art. 2935 c.c. art. 2946 c.c. C. Cost. 25 giugno 1980, n. 97 C. Conti sez. IV pens. mil. 31 maggio 1975, n. 44902 C. Conti sez. III pens. civ. 18 dicembre 1978, n. 41902 C. Conti sez. IV pens. mil. 16 gennaio 1979, n. 53103
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