Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151030
IDG821200811
82.12.00811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bassi Franco
Appunti per una disciplina pubblicistica dell' energia
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 322-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18100; D30400
Premesso che la nozione di energia presenta carattere liminale per il diritto in quanto desunta dalle scienze fisiche e chiarito che le energie sono considerate beni mobili dal nostro ordinamento, viene introdotta una distinzione tra energie naturali ed energie prodotte dall' uomo. Le prime sono riportabili nella tradizionale categoria delle res communes omnium e pertanto non possono essere considerate beni demaniali. Normalmente sono dall' ordinamento assoggettate ad un regime di utilizzazione libera, ma non puo' escludersi che per la tutela di rilevanti esigenze pubbliche possa essere dettata una disciplina particolareggiata delle loro modalita' di utilizzo (mediante autorizzazione o concessione). Le seconde di regola costituiscono il risultato dello sfruttamento di beni demaniali o di beni patrimoniali indisponibili e la loro originaria natura giuridica appare strettamente correlata a quella del bene che ne costituisce la fonte. Puo' accadere che l' utilizzazione di determinate energie prodotte dall' uomo costituisca oggetto di riserva a favore della mano pubblica: cio' peraltro non sembra incidere necessariamente sulla loro natura giuridica la cui individuazione sara' possibile solamente ponendo attenzione alla loro concreta destinazione. I processi di produzione e di distribuzione di dette energie vengono di regola disciplinati dall' ordinamento giuridico utilizzando il modulo autorizzatorio o concessorio e talora assumono la rilevanza di pubblici servizi. Nel nostro ordinamento il governo dei beni energetici si svolge ad un duplice livello (nazionale e locale). Manca pero' una struttura organizzatoria in grado di programmare, coordinare e dirigere le politiche energetiche nel piu' vasto ambito della politica economica del nostro paese.
art. 814 c.c.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati