| L' A. esamina la legittimita' del rifiuto della emotrasfusione da
parte dei Testimoni di Geova nel quadro piu' ampio della tematica dei
limiti costituzionali ai trattamenti sanitari. Criticato l' art. 5
c.c., tradizionalmente inteso quale limite alla configurabilita' di
un cosiddetto diritto ad essere ammalato, l' A., afferma, alla luce
degli artt. 32 Cost. e 33 l. 23 dicembre 1978, n. 833, la piena
liberta' dell' individuo di rifiutare, in assenza di una precisa
disposizione legislativa, richiesta dalla "riserva relativa di
legge", un determinato trattamento sanitario. Nell' ipotesi poi di
leggi impositive di trattamenti sanitari obbligatori se ne esaminano
le condizioni di legittimita' costituzionale, con particolare
riguardo al "limite funzionale" all' attivita' legislativa
rappresentato dal "rispetto della persona umana" e, conseguentemente,
da quei valori che la Costituzione con tale locuzione intendeva
prevedere e garantire. L' A. concludequindi nel senso dell'
incostituzionalita', in riferimento all' art. 32 comma 2
Costituzione, di quei trattamenti sanitari che, pur "obbligatori",
siano contrari al rispetto della persona umana e dei suoi piu'
incoercibili convincimenti. Nella prospettiva accolta, si criticano
gli interventi in materia dell' autorita' giudiziaria, i quali, senza
il supporto di alcun atto normativo, impongano arbitrariamente all'
individuo la restrizione del diritto alla disponibilita' del proprio
corpo, nonche' gli interventi dell' autorita' sanitaria, i quali sono
illegittimi, anche se generalmente (e genericamente) ricollegati a
discriminanti, codificate e non, che rappresentano, al piu',
semplicemente cause di non punibilita' di comportamenti altrimenti
antigiuridici e non possono fondare in positivo diritti o doveri
autonomi di intervento.
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