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151041
IDG821200664
82.12.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
nota a TAR LA sez. I 14 settembre 1981, n. 678
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 127-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18712; D04017; D1520; D15306
La nota alla decisione in epigrafe che risolve problemi giuridici inerenti al praticantato giornalistico, ricorda che i punti nodali di questa problematica sono fissati in tre argomenti: a) ammissibilita' della impugnazione della norma regolamentare che disciplina l' iscrizione dei tele-foto operatore nell' albo dei professionisti; b) giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio dell' ordine dei giornalisti, che abbiano iscritto i tele-foto operatori nel registro dei praticanti giornalisti; c) illegittimita' della norma regolamentare che consente ai tele-foto operatori l' iscrizione nell' albo dei giornalisti. Nel primo caso non risultano precedenti giurisdizionali amministrativi. Meritevole di considerazione e' invece il secondo caso dove e' riconosciuta, con richiamo di dottrina e giurisprudenza, la giurisdizione del giudice ordinario in caso di impugnazioni di deliberazioni del Consiglio dell' ordine dei giornalisti.
art. 29 l. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 33 l. 3 febbraio 1963, n. 69 d.p.r. 19 luglio 1976, n. 649 TAR LA sez. I 1 giugno 1977 Cons. Stato (ad. plen.) 17 dicembre 1951, n. 10 Trib. Milano 6 febbraio 1979
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