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Documento


151044
IDG830600794
83.06.00794 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Emanuele
Contratti di pubblicita' e minimo garantito (appunti e spunti)
comunicazione al Convegno sul tema "La pubblicita' e il sistema dell' informazione", Firenze, 21-22 novembre 1981
Dir. radio. telecom., an. 14 (1982), fasc. 1, pag. 31-42
D18322; D18323; D04017
La clausola del "minimo garantito", nei contratti aventi per oggetto la pubblicita' commerciale, impegna la concessionaria di pubblicita' a pagare comunque al gestore del mezzo di comunicazione di massa il corrispettivo della diffusione di un numero prestabilito di annunci pubblicitari, in un dato periodo. Un ulteriore compenso sara' dovuto in caso di annunci in eccedenza ma mai si potra' scendere sotto il "minimo garantito". Questa clausola si presta a sistemi di finanziamento non cristallini dei mezzi di comunicazione di massa e sembra se ne sia servita la SIPRA, concessionaria di pubblicita' controllata dalla RAI, per finanziare alcune testate giornalistiche. A simili comportamenti ha cercato di porre rimedio il legislatore con l' art. 12 della l. 5 agosto 1981, n. 416, dove si e' previsto che il "minimo garantito" non puo' superare di oltre il 15 per cento il fatturato pubblicitario dell' editore nell' anno precedente. L' A. illustra queste disposizioni riguardanti la clausola del "minimo garantito" ed osserva che la disciplina e', per ora, limitata alla sola carta stampata, mancando una specifica disciplina per le radiotelevisioni private.
art. 12 l. 5 agosto 1981, n. 416
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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