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151047
IDG830800359
83.08.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ridola Paolo
Ancora in tema di liberta' negativa di associazione
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 333-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04015
L' A. rileva che la sentenza n. 40 del 1982 della Corte costituzionale, pur restando nelle linee generali fedele ad un indirizzo giurisprudenziale che ha sollevato non poche perplessita' nella dottrina, cerca tuttavia di ancorare a piu' precisi parametri costituzionali i vincoli imposti alla liberta' di non associarsi, ammettendo che possa farsi luogo a forme di associazionismo obbligatorio solo in presenza di fini "assunti inequivocabilmente come pubblici in Costituzione". Anche tale soluzione, peraltro, non vale a fugare ogni dubbio, in quanto, pur consentendo che il precetto dell' articolo 18 debba andar coordinato con altre disposizioni della Costituzione, che in vario modo circoscrivono la sfera di attivita' dei privati, occorre domandarsi se, in campi che non sono interamente sottratti alla disponibilita' dei privati, il sicuro riconoscimento costituzionale del carattere pubblico di alcune finalita' sia sufficiente a giustificare l' imposizione di un vincolo di appartenenza necessaria all' associazione, considerato, altresi', che la corporazione pubblica tendera' naturalmente ad assumere il monopolio della rappresentanza degli interessi di categoria e a porsi come esclusivo strumento organizzatorio di tutela superindividuale. Si tratta, invero, di esercitare un' opzione fra due differenti modi di configurare i rapporti fra i gruppi sociali e i pubblici poteri: se, difatti, collocandosi in un' ottica di stampo pluralista si vede nell' articolo 18 della Costituzione la norma fondamentale della disciplina dei fenomeni associativi, viceversa in un' ottica di tipo corporativo si tende a riconoscere ad esso una sfera di applicazione meramente residuale.
art. 18 Cost. C. Cost. 16 febbraio 1972, n. 40
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