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151048
IDG821200598
82.12.00598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Allegretti Umberto
Corte Costituzionale e Pubblica Amministrazione
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 6, pag. 1181-1213
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1204; D0401
Dall' esame della giurisprudenza Costituzionale l' A. ricava una concezione soggettivistica ed autoritaria dell' Amministrazione con il risultato che, secondo la Corte, il principio di unita' prevale su quello di autonomia. La Corte riconosce che il soggetto Amministrazione e' sottoposto alla disponibilita' normativa del Parlamento. Circa l' organizzazione burocratica la Corte ha ribadito l' importanza dell' art. 97 della Costituzione, mentre in ordine al pubblico impiego ha reintegrato le diversita' con il rapporto di lavoro privato. La Corte, poiche' considera autorita' l' Amministrazione, ritiene che l' atto amministrativo con tutti i suoi caratteri e' essenziale all' attivita' dell' Amministrazione. Riguardo all' autotutela la Corte prospetta dei dubbi per il fatto che l' Amministrazione possa riprodurre in se elementi appartenenti alla funzione giurisdizionale. La Corte non ha ritenuto costituzionalizzata la nozione di giusto procedimento. Riguardo alla giustizia amministrativa l' A. osserva che l' atteggiamento della Corte e' riduttivo rispetto alle potenzialita' innovatrici del sistema. Secondo la Corte infatti, nonostante l' inviolabilita' del diritto di tutela giurisdizionale, il legislatore ordinario puo' condizionarne l' esercizio in relazione al preminente interesse pubblico. Riguardo ai poteri limitativi dell' Amministrazione, l' orientamento Costituzionale riconosce potesta' amministrativa fortemente incidente sulle liberta' fondamentali. La Corte ha quindi maggiormente considerato, in queste sentenze, il peso della tradizione mentre, secondo l' A., sarebbe necessaria una riconsiderazione dell' Amministrazione a partire da un rapporto vitale con la societa'. La Corte invece, in base ai risultati dell' esame giurisprudenziale, non puo' che svolgere un ruolo secondario per il rinnovamento del sistema amministrativo. L' A. infine rileva indirettamente, dalle pronunce della Corte, che il ruolo dell' Amministrazione non e' conforme a quello previsto dalla Costituzione. Nel sistema dei pubblici poteri, di fatto la posizione dell' Amministrazione e' subordinata al Governo.
art. 97 Cost. art. 113 Cost.
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