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Documento


151058
IDG830100031
83.01.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santalucia Bernardo
La legislazione Sillana in materia di falso nummaruo
Iura, an. 30 (1979), pag. 1-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1423; S1433
L' A. rileva come il falso nummario fu inserito nell' orbita del diritto penale pubblico solo dalla lex Cornelia testamentaria nummaria dell' anno 81 a.C. che lo deferi' ad una queestio perpetua. Tale legge puniva l' adulterazione e l' uso di monete d' argento false, ma non puniva la alterazione di monete genuine mediante operazioni di tosatura o raschiatura ne', tanto meno, la reprobatio di monete a corso legale nello Stato. Queste ultime ipotesi furono sanzionate criminalmente solo in eta' postclassica (particolarmente importante Novellae Valentiniani 16, anno 445 d.C.).
D. 48.10.9. D. 48.10.8 Paul Sent. 5.25.1. C. Tr. 9.23.1
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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