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Documento


151070
IDG830100043
83.01.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giliberti Giuseppe
La "stilulatio poenae" in D. 19.2.54.1 (Paul. 5 resp.)
Labeo, vol. 29, (1983), fasc. 1, pag. 44-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S11942; S11904
L' A., sulla base di un attento esame di Digesta 19.2.54.1., sottolinea come nella locatio fundi, con la connessa praesumptio dell' obbligo di lavorare la terra, il conduttore sia solo in parte garantito contro un' arbitraria espulsione dalla eventuale stipulatio poenae. Infatti, essendo l' insolvenza un dato quasi strutturale nel quadro di un' agricoltura quasi di sussistenza, il locatore aveva assai spesso mano libera per l' espulsione del colono insolvente, senza incorrere nella pena.
D. 19.2.54.1 D. 19.2.25.3 Paul Sent. 2.18.2
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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