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151112
IDG830601191
83.06.01191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galoppini Annamaria
Pronuncia di divorzio e poteri del giudice
Dir. fam., an. 11 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 1377-1399
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126
Premesso un breve excursus circa la posizione della giurisprudenza in materia di divorzio, evidenziando come la pronuncia di divorzio si fondi essenzialmente sull' accertamento che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per l' esistenza di una delle cause previste dalla legge, l' A. osserva che in definitiva la posizione della giurisprudenza di legittimita' si risolve in una riaffermazione del fondamento dell' istituto: divorzio come rimedio al fallimento della comunione di vita coniugale e non come sanzione di comportamento riprovevoli; mentre la giurisprudenza di merito ha rifiutato il divorzio quando ha ritenuto mancante la prova della causa di divorzio addotta. L' A. procede quindi a verificare come siano configurati i poteri di valutazione del giudice del divorzio nella legge italiana e nelle principali leggi straniere, ponendo preliminarmente in evidenza i due casi di c.d. eccezione all' "automatismo della prununcia" (art. 3 n. 1 comma 2 e art. 3 n. 2 lett. a legge n. 898/1970). Osserva come quello del c.d. "automatismo della pronuncia" sia solo uno pseudo-problema e come parallelo all' equivoco sull' automatismo sia vissuto quello sulla discrezionalita' della pronuncia, confusa nei termini, se non anche nella sostanza, con il prudente apprezzamento del giudice nella valutazione delle prove (art. 116 comma 1 c.p.c.) e l' impossibilita' di ricostituire la comunione di vita tra i coniugi.
Trib. Napoli 16 luglio 1980 Trib. Modena 5 aprile 1973
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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