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| IDG830601191 | |
| 83.06.01191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galoppini Annamaria
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| Pronuncia di divorzio e poteri del giudice
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| Dir. fam., an. 11 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 1377-1399
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30126
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| Premesso un breve excursus circa la posizione della giurisprudenza in
materia di divorzio, evidenziando come la pronuncia di divorzio si
fondi essenzialmente sull' accertamento che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per
l' esistenza di una delle cause previste dalla legge, l' A. osserva
che in definitiva la posizione della giurisprudenza di legittimita'
si risolve in una riaffermazione del fondamento dell' istituto:
divorzio come rimedio al fallimento della comunione di vita coniugale
e non come sanzione di comportamento riprovevoli; mentre la
giurisprudenza di merito ha rifiutato il divorzio quando ha ritenuto
mancante la prova della causa di divorzio addotta. L' A. procede
quindi a verificare come siano configurati i poteri di valutazione
del giudice del divorzio nella legge italiana e nelle principali
leggi straniere, ponendo preliminarmente in evidenza i due casi di
c.d. eccezione all' "automatismo della prununcia" (art. 3 n. 1 comma
2 e art. 3 n. 2 lett. a legge n. 898/1970). Osserva come quello del
c.d. "automatismo della pronuncia" sia solo uno pseudo-problema e
come parallelo all' equivoco sull' automatismo sia vissuto quello
sulla discrezionalita' della pronuncia, confusa nei termini, se non
anche nella sostanza, con il prudente apprezzamento del giudice nella
valutazione delle prove (art. 116 comma 1 c.p.c.) e l' impossibilita'
di ricostituire la comunione di vita tra i coniugi.
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| Trib. Napoli 16 luglio 1980
Trib. Modena 5 aprile 1973
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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