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151126
IDG830601205
83.06.01205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzia Nicola
Unita' immobiliare compresa in piu' edifici e scioglimento del condominio
nota a Cass. sez. II civ. 7 agosto 1982, n. 4439
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 721-727
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
L' A. ricorda che nella comunione ordinaria esiste un diritto potestativo del singolo comunista di chiedere lo scioglimento, salvo quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all' uso cui sono destinate. Se manca il consenso di tutti i partecipanti si dovra' ricorrere alla divisione giudiziale. Il diritto di far sciogliere la comunione e' riconosciuto anche nel condominio, ove ricorrano i requisiti di cui all' art. 1119. Le modalita' di procedere alla divisione della cosa comune sono le stesse che per la comunione ordinaria. Per lo scioglimento del condominio, pero', il legislatore ha previsto una procedura particolare: esso puo' essere deliberato con la maggioranza indicata dall' art. 1136 comma 2 c.c.; in mancanza potra' essere disposto dall' autorita' giudiziaria su istanza di un gruppo qualificato (1/3) dei comproprietari di quella parte dell' edificio della quale si chiede la separazione.
art. 1117 c.c. art. 1119 c.c. art. 1136 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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