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151129
IDG830601208
83.06.01208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Michele
I licenziamenti disciplinari dopo l' intervento della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 855-862
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
L' A. annota che con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha, tra l' altro, dichiarato illegittimi i commi 1, 2 e 3 dell' art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori, "interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti comma non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro". Illustra quindi l' iter argomentativo attraverso il quale la Corte Costituzionale e' pervenuta alla pronuncia di accoglimento in esame, osservando che tale pronuncia va classificata "interpretativa di accoglimento" o, secondo altra terminologia, "di accoglimento parziale", e che quindi debba essere letta nel senso che sono costituzionalmente illegittimi i comma 1, 2 e 3 dell' art. 7 citato "in quanto non siano direttamente applicabili ai licenziamenti disciplinari". L' A. osserva poi che oltre alla pronuncia di accoglimento esaminata, la sentenza contiene pure pronunce di rigetto che riguardano la pronuncia di legittimita' costituzionale dei comma 5 e 7 dell' art. 7, "in quanto non sia applicabile ai licenziamenti disciplinari"; la questione di legittimita' dell' art. 18 comma 1, "in quanto" non sia applicabile ai "licenziamenti disciplinari intimati senza l' osservanza della procedura prevista dalle disposizioni di cui all' art. 7".
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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