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| IDG830601208 | |
| 83.06.01208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Luca Michele
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| I licenziamenti disciplinari dopo l' intervento della Corte
Costituzionale
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| nota a C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204
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| Foro it., an. 108 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 855-862
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702
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| L' A. annota che con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale
ha, tra l' altro, dichiarato illegittimi i commi 1, 2 e 3 dell' art.
7 del c.d. statuto dei lavoratori, "interpretati nel senso che siano
inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti comma
non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa,
collettiva o validamente posta dal datore di lavoro". Illustra quindi
l' iter argomentativo attraverso il quale la Corte Costituzionale e'
pervenuta alla pronuncia di accoglimento in esame, osservando che
tale pronuncia va classificata "interpretativa di accoglimento" o,
secondo altra terminologia, "di accoglimento parziale", e che quindi
debba essere letta nel senso che sono costituzionalmente illegittimi
i comma 1, 2 e 3 dell' art. 7 citato "in quanto non siano
direttamente applicabili ai licenziamenti disciplinari". L' A.
osserva poi che oltre alla pronuncia di accoglimento esaminata, la
sentenza contiene pure pronunce di rigetto che riguardano la
pronuncia di legittimita' costituzionale dei comma 5 e 7 dell' art.
7, "in quanto non sia applicabile ai licenziamenti disciplinari"; la
questione di legittimita' dell' art. 18 comma 1, "in quanto" non sia
applicabile ai "licenziamenti disciplinari intimati senza l'
osservanza della procedura prevista dalle disposizioni di cui all'
art. 7".
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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