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151132
IDG830601211
83.06.01211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Prelazione agraria e pluralita' di proprietari confinanti: nuovo orientamento giurisprudenziale
osservazione a Cass. sez. III civ. 18 gennaio 1983, n. 475
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 957-959
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612; D91613
Annotando la decisione in epigrafe l' A. pone in evidenza come secondo la Corte di Cassazione la nozione di "coltivatore diretto" vada tratta dall' art. 31 l. n. 590/1965: e', cioe', coltivatore diretto chi si dedica abitalmente alla coltivazione dei fondi e all' allevamento e al governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di conduzione. Osserva, inoltre, come la sentenza annotata abbia anche disatteso altri orientamenti che cosi' riassume: vi e' chi sostiene che spetti al proprietario del fondo, in forza dell' art. 832 c.c., scegliere liberamente tra i diversi proprietari confinanti che abbiano esercitato il diritto di prelazione. Altri sostiene che dovrebbe essere preferito quel proprietario confinante che con la prelazione o il riscatto realizzi un' impresa coltivatrice piu' efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, coerentemente con le finalita' delle leggi 590/1965 e 817/1971; altri ancora sostiene che in caso di esercizio della prelazione o del riscatto da parte di piu' confinanti il conflitto vada risolto a favore di chi per primo abbia esercitato il diritto. Sostanzialmente, l' A. ritiene che la soluzione adottata dalla sentenza annotata secondo cui, in presenza di piu' proprietari confinanti con il fondo in vendita, il diritto di prelazione competa a ciascuno di essi pro quota, sia la soluzione piu' accettabile.
art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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