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Documento


151134
IDG830601213
83.06.01213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roppo Enzo
Pubblicita' televisiva ad emittenti private. A proposito di "spots", di diritto morale d' autore e di qualche altra cosa
nota a ord. Pret. Roma 30 dicembre 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 1143-1150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D311321
L' A. annota che l' ordinanza in rassegna costituisce un ulteriore episodio della guerriglia giudiziaria combattuta nello spazio vuoto di diritto entro cui operano, nella perdurante assenza della legge di regolamentazione, le televisioni private; pero' con una differenza significativa, in quanto l' attacco non proviene questa volta dall' interno del mondo della comunicazione elettronica, ma e' invece mosso dall' esterno. Nella circostanza de qua, infatti, ad essere posta sotto accusa non e' l' attivita' di trasmissione in quanto tale, bensi' un determinato particolare contenuto di quella attivita': si tratta di quella tecnica di comunicazione pubblicitaria, che consiste nel trasmettere brevi programmi reclame nel corso della proiezione di film, i quali vengono cosi' ripetutamente interrotti con inserti audiovisivi del tutto estranei all' opera cinematografica in proiezione. Di una tale pratica si e' doluto, nel caso che ha dato origine al provvedimento in epigrafe, uno dei tanti registi di film sottoposti a questa specie di manomissione per finalita' pubblicitarie, che ha richiesto in via d' urgenza al pretore (ex art. 700 c.p.c.) un provvedimento capace di scongiurare il minacciato ripetersi di siffatte violazioni del suo diritto morale di autore. Richiesta ritenuta inammissibile dal Pretore, alla quale l' A. dedica alcune considerazioni critiche.
art. 700 c.p.c. l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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