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| IDG830601213 | |
| 83.06.01213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Roppo Enzo
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| Pubblicita' televisiva ad emittenti private. A proposito di "spots",
di diritto morale d' autore e di qualche altra cosa
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| nota a ord. Pret. Roma 30 dicembre 1982
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| Foro it., an. 108 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 1143-1150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022; D311321
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| L' A. annota che l' ordinanza in rassegna costituisce un ulteriore
episodio della guerriglia giudiziaria combattuta nello spazio vuoto
di diritto entro cui operano, nella perdurante assenza della legge di
regolamentazione, le televisioni private; pero' con una differenza
significativa, in quanto l' attacco non proviene questa volta dall'
interno del mondo della comunicazione elettronica, ma e' invece mosso
dall' esterno. Nella circostanza de qua, infatti, ad essere posta
sotto accusa non e' l' attivita' di trasmissione in quanto tale,
bensi' un determinato particolare contenuto di quella attivita': si
tratta di quella tecnica di comunicazione pubblicitaria, che consiste
nel trasmettere brevi programmi reclame nel corso della proiezione di
film, i quali vengono cosi' ripetutamente interrotti con inserti
audiovisivi del tutto estranei all' opera cinematografica in
proiezione. Di una tale pratica si e' doluto, nel caso che ha dato
origine al provvedimento in epigrafe, uno dei tanti registi di film
sottoposti a questa specie di manomissione per finalita'
pubblicitarie, che ha richiesto in via d' urgenza al pretore (ex art.
700 c.p.c.) un provvedimento capace di scongiurare il minacciato
ripetersi di siffatte violazioni del suo diritto morale di autore.
Richiesta ritenuta inammissibile dal Pretore, alla quale l' A. dedica
alcune considerazioni critiche.
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| art. 700 c.p.c.
l. 22 aprile 1941, n. 633
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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