Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151142
IDG830601221
83.06.01221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montesano Luigi
Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell' arbitrato rituale
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 5, pt. 5, pag. 160-163
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D446; D44644; D4465
L' A. richiama la riforma dell' arbitrato "rituale" attuata con la l. 9 febbraio 1983 n. 28, legge che non modifica pero' direttamente la disciplina dell' arbitrato "irrituale". Rileva come tale legge abbia attribuito al lodo "efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua sottoscrizione" (nuovo testo ultimo comma dell' art. 823 c.p.c.) e abbia sostituito, per il deposito del lodo in termine perentorio, all' obbligo dell' arbitrato l' onere della parte interessata ad ottenere il decreto di esecutorieta' che "conferisce al lodo efficacia di sentenza" (nuovo testo dell' art. 825, commi 2, 3, 4 e 5). Precisa che "efficacia vincolante" significa che il lodo, mentre prima della riforma non aveva alcuna forza produttiva di efficacia meramente negoziale, a seguito di essa e' oggi un atto giuridico ancora non perfezionante alcuna fattispecie, ma produttivo di effetti: il deposito e l' omologazione conferiscono al lodo efficacia esecutiva e di sentenza; il mancato deposito nel termine perentorio non invalida il lodo (nuovo testo art. 829 c.p.c.), ma solo preclude per sempre ad esso la "efficacia di sentenza", e permane come fattispecie produttiva di efficacia puramente negoziale.
l. 9 febbraio 1983, n. 28 art. 823 c.p.c art. 825 c.p.c art. 829 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati